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Pensioni senza...segreti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

12/06/2003

Le informazioni fornite dagli enti previdenziali devono essere chiare e comprensibili.

Un tabulato privo di informazioni che ne consentissero l’interpretazione. E’ quanto ha ricevuto un cittadino che aveva richiesto all’istituto previdenziale i dati personali relativi alla propria pensione. Alla sua richiesta l’istituto aveva consegnato le stampe relative ai ratei della pensione erogata, desunte direttamente dal programma informatico in uso nell’ufficio, e prive di informazioni aggiuntive o codici interpretativi.

Considerando la documentazione ricevuta parziale e di difficile comprensione, il pensionato ha così deciso di rivolgersi al Garante per il trattamento dei dati personali.

Il caso è stato affrontato nel notiziario settimanale dell’autorità.

Il Garante ha ritenuto legittime le richieste del ricorrente, sottolineando l’obbligo dell’ente previdenziale a fornire un riscontro completo e rapido della richiesta, estrapolando i dati e comunicandoli al richiedente gratuitamente.

Il pensionato, dopo l’intervento del Garante, aveva ricevuto ulteriori indicazioni su trattenute operate, modalità di pagamento e uffici pagatori.
L’ente riteneva di aver soddisfatto in questo modo le richieste del pensionato comunicando quanto in suo possesso e dichiarandosi non in grado di fornire ulteriori informazioni, poiché altra corrispondenza era depositata nel fascicolo presso il tribunale ove pende una controversia giudiziaria tra le due parti.

Di diverso parere il Garante ordinato all’ente previdenziale di comunicare al pensionato in modo intelligibile, entro un termine stabilito, il complesso dei dati personali in suo possesso, e se disponibili, anche quelli presenti nel fascicolo processuale.

“La richiesta del ricorrente – ha affermato l’Autorità – era legittima. Il diritto di avere accesso al complesso dei dati personali riconosciuto dalla legge sulla privacy ha caratteristiche peculiari e non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990). Alla richiesta presentata ai sensi dell’art 13 della legge 675, il titolare del trattamento (cioè chi usa e conserva i dati) deve fornire un riscontro completo e tempestivo, a prescindere dal fatto che alcune informazioni siano eventualmente già nella disponibilità del richiedente. Le informazioni, inoltre, devono essere estratte dalla banca dati e comunicate gratuitamente; l’ente è tenuto poi a rendere agevole la loro comprensione riportandole su supporto cartaceo o informatico e, se richiesto, trasmesse per via telematica. Solo nel caso in cui vi siano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati, il titolare può far visionare gli atti o consegnarne copia, avendo cura di oscurare informazioni riferite a terzi.”

Nel caso esaminato, invece, non risultava possibile decifrare (in particolare dalle stampe relative ai pagamenti della pensione) le informazioni personali a causa della mancanza di criteri, informazioni aggiuntive o codici interpretativi.

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