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Nuove regole per le comunicazioni elettroniche

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

03/09/2002

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la nuova direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Sulla Gazzetta Ufficiale europea del 31 luglio 2002 è stata pubblicata la ''Direttiva 2002/58/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
La nuova direttiva, che abroga la 97/66/CE alla quale l'Italia si era adeguata con il D.Lgs. n. 171/98, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l'ottobre 2003.

Riguardo all'invio di comunicazioni elettroniche la direttiva introduce, ad esempio, il divieto di inviare e-mail pubblicitarie senza il preventivo consenso dell'utente.
Nelle e-mail pubblicitarie non può essere omessa o camuffata l'identita' del mittente; deve essere indicato un indirizzo valido, al quale il destinatario possa richiedere la cessazione dell'invio dei messaggi.

Il consenso dovrà essere richiesto inoltre per gli usi degli elenchi telefonici diversi da quelli di ricerca di persone. Nel caso manchi il consenso dell'abbonato, per l'invio di comunicazioni pubblicitarie non potranno essere utilizzati dispositivi automatici di chiamata del fax o della posta elettronica (Art.13).

La direttiva prende in considerazione inoltre l'utilizzo di cookie e di spyware.
Per quanto riguarda i cookie, ''il loro uso dovrebbe essere consentito purché siano fornite agli utenti informazioni chiare e precise, a norma della direttiva 95/46/CE, sugli scopi dei marcatori o di dispositivi analoghi per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle informazioni registrate sull'apparecchiatura terminale che stanno utilizzando.

Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di rifiutare che un marcatore o un dispositivo analogo sia installato nella loro apparecchiatura terminale. Ciò riveste particolare importanza qualora utenti diversi dall'utente originario abbiano accesso alle apparecchiature terminali e quindi a dati contenenti informazioni sensibili in relazione alla vita privata che sono contenuti in tali apparecchiature.''

L'Art. 4 della direttiva è dedicato alla sicurezza: ''1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.
2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi presumibili.''

Altre disposizioni riguardano la conservazione dei dati della comunicazione elettronica (Art.6), la possibilità di riceve fatturazione non dettagliata (Art.7), il trattamento dei dati relativi alla localizzazione dei cellulari.

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