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Nuove regole dall'UE per il trasferimento dei dati all'estero

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

26/06/2001

Apposite clausole contrattuali per garantire che i flussi di dati verso Paesi extra-UE avvengano nel rispetto della privacy.

Nuovi strumenti per le imprese che devono trasferire dati all'estero. Nei giorni scorsi la Commissione dell'Unione Europea ha infatti fissato nuove regole che permetteranno di ''esportare'' dati verso i Paesi extra-UE nei quali, in base alla Direttiva 95/46 sulla riservatezza dei dati, non e' garantito un adeguato livello di protezione in materia di privacy.
Ricordiamo infatti che solo a Svizzera, Ungheria, Hong Kong e Canada, l'Unione Europea ha riconosciuto una adeguata disciplina nazionale in termini di protezione dei dati.

Si tratta di ''clausole contrattuali – tipo'' utilizzabili, su base volontaria, nel quadro di un accordo fra l'esportatore dei dati , cioe' il titolare che trasferisce i dati personali, e l'importatore dei dati, cioe' il titolare che riceve i dati personali ai fini di un ulteriore trattamento conforme alle clausole stesse, situato in un Paese terzo.
Entro il 3 settembre 2001 gli Stati dell'UE e i Garanti per la privacy europei dovranno rendere le clausole utilizzabili in ogni Paese membro.

Esportatore ed importatore dovranno compilare e sottoscrivere le clausole ed un'Appendice che precisera' le attività pertinenti al trasferimento, le categorie di interessati, le finalità del trattamento, le categorie di dati oggetto del trasferimento e gli eventuali destinatari ai quali i dati trasferiti possono essere comunicati.

Altre due appendici, che costituiscono un tutt'uno con le clausole, riportano infine i principi fondamentali relativi alla qualità dei dati e ai diritti degli interessati (in base alla direttiva comunitaria).

Nella newsletter del Garante per la privacy italiano, che ha illustrato l'argomento, si precisa che ''esportatore e importatore sono responsabili separatamente e in solido per i danni derivanti da violazioni delle disposizioni che riguardano gli interessati (i quali nelle clausole vengono indicati come "terzi beneficiari" del contratto). Gli interessati hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti di esportatore o importatore, o di entrambi, e se la controversia non può essere risolta in via amichevole possono ricorrere alla mediazione di un terzo indipendente (compresa eventualmente l'autorità di controllo nazionale), oppure all'autorità giudiziaria dello Stato UE in cui ha sede l'esportatore, oppure ancora ad un organismo arbitrale.''

La realizzazione di queste clausole persegue il duplice obiettivo di garantire maggiore tutela della privacy dei cittadini europei anche oltre i confini dell'UE e di facilitare i flussi di dati verso i Paesi extra europei.






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