Limiti ai controlli a distanza per i lavoratori attraverso il sistema informatico
Controlli a distanza dell’attività dei lavoratori tramite palmare vietati in assenza di uno specifico accordo sindacale o dell’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro competente.
Sul tema si è pronunciato il Ministero del Lavoro, rispondendo ad una istanza di interpello presentata dal Sindacato Lavoratori Industria Farmaceutica – Cobas, sull’applicabilità dell’art. 4 della L. n. 300/1970 in riferimento all’utilizzo di un particolare software installato sul computer palmare in dotazione agli Informatori Scientifici del Farmaco dipendenti di alcune aziende farmaceutiche.
Gli Informatori Scientifici del Farmaco si recano presso studi medici o strutture ospedaliere per presentare ai medici le caratteristiche dei farmaci.
Il computer palmare che hanno in dotazione è munito di un apposito programma volto a registrare l’avvenuta effettuazione delle varie visite presso le strutture sanitarie, memorizzandone data ed ora. Il software inoltre invia via internet tali dati al server aziendale.
Il Ministero non ha escluso la riconducibilità dello strumento in questione all’ambito applicativo della disciplina dell’’art. 4, comma 2, L. n. 300/1970.
Tale disciplina stabilisce la necessità di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di accordo, di apposita autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro per l’installazione di impianti richiesti da esigenze organizzative, produttive e della sicurezza del lavoro “dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
La potenzialità di controllo a distanza del software installato sui palmari degli Informatori Scientifici del Farmaco emerge, infatti, dalla descrizione delle relative caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento.
“In effetti – precisa il Ministero - tale strumento, pur non installato per finalità di controllo a distanza sull’attività dei singoli lavoratori, risulta potenzialmente utilizzabile in tal senso, in quanto consente di conoscere nel tempo l’attività di ogni lavoratore, nonché di ricostruirne gli spostamenti effettuati sul territorio. Pertanto, dalla lettura e dalla composizione dei dati potrebbe indirettamente essere effettuata una forma di controllo a distanza dell’attività degli Informatori Scientifici del Farmaco.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970, l’effettiva installazione ed utilizzazione del sistema informatico suddetto richiede, dunque, la preventiva sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, a seguito di istanza del datore di lavoro, il provvedimento autorizzativo della Direzione provinciale del lavoro competente, volto a disciplinare le modalità per l’uso di tale impianto.”
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