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Libretti al portatore “trasparenti” per gli eredi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

07/07/2004

Il Garante della privacy accoglie il ricorso di un erede nei confronti di un istituto bancario.

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Eredi più garantiti dopo l’entrata in vigore del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003). Il provvedimento infatti riconosce il diritto di accesso ai dati personali dei defunti “a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione” (art.9). Gli eredi hanno, quindi, la possibilità di conoscere la consistenza patrimoniale del defunto, movimentazioni bancarie, saldi, depositi “al portatore”, anche se estinti da terzi dopo la data del decesso.

Lo ha chiarito il Garante della privacy, chiamato a decidere riguardo al ricorso presentato da un erede insoddisfatto delle risposte ricevute dalla banca alla quale aveva chiesto più volte informazioni relative al patrimonio del fratello deceduto, titolare di libretti e depositi al portatore estinti dopo la morte dai possessori dei titoli.

Richiamandosi a quanto stabilito nel citato art. 9, l’Autorità ha precisato che tale disposizione “conferma analiticamente in favore dell’erede il diritto di proporre istanza di accesso ai dati personali del defunto, ma stabilisce che l’esercizio di tale diritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non è condizionato da quanto previsto dal testo unico in materia bancaria. Secondo la banca, infatti, agli eredi spetta lo stesso diritto di accesso che aveva il defunto, ma con il limite dei soli dati inerenti al medesimo. Non potendosi stabilire il momento in cui i libretti sono stati consegnati ad altre persone, questi non “ricadrebbero” nella successione e non sarebbe quindi possibile fornire i dati in essi contenuti.”

Il Garante ha riconosciuto invece la legittimità della richiesta dell’erede di conoscere anche il contenuto delle movimentazioni bancarie e delle informazioni relative ad eventuali depositi “al portatore”. La richiesta di accesso ai dati non era finalizzata a conoscere dati personali relativi a terzi, ma ad accedere solo alle informazioni che riguardano il defunto e di cui è conservata traccia tra i documenti e le registrazioni contabili, come confermato dall’istituto di credito.

La banca dovrà fornire al ricorrente, entro pochi giorni, tutte le informazioni richieste trasponendole su un supporto cartaceo o informatico. In caso di difficoltà obiettive, legate alla quantità dei dati e alla loro dislocazione nei vari documenti, l’istituto di credito può permettere all’erede di visionare gli atti o di estrarne copia, avendo comunque cura di oscurare eventuali dati personali riferiti a terzi. Alla banca sono state addebitate anche le spese del procedimento da liquidare direttamente al ricorrente.
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Rispondi Autore: Pavento Fernando - likes: 0
09/09/2020 (17:58:11)
chiedo se è possibile richiedere alla banca documentazione e copia di un libretto al portatore estinto nel 1991 dopo la morte dei genitori . il papà defunto nel 1989 e la mamma nel 1991 , grazie

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