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La valorizzazione del danno immateriale in materia di privacy

La valorizzazione del danno immateriale in materia di privacy
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

08/09/2023

Un caso esemplare: l’autorità garante per la protezione dati personali dell’Irlanda ha determinato l’importo del risarcimento del danno d’immagine, offrendo una preziosa indicazione alle altre autorità garanti europee.

L’articolo 32 del GDPR prevede il risarcimento dei danni materiali e immateriali, subiti da un soggetto, la cui tutela dei dati personali sia stata violata. Ecco un interessante provvedimento dell’autorità Garante irlandese su questo argomento, indubbiamente delicato.

 

Il regolamento generale europeo sulla protezione dati personali stabilisce il diritto al risarcimento di un interessato, che veda violati i suoi diritti. Ecco il testo letterale:

Articolo 82 Diritto al risarcimento e responsabilità

  1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

 

Mentre la determinazione dei danni materiali può essere più facilmente quantificata, in quanto l’interessato coinvolto può dimostrare in maniera sufficientemente oggettiva la natura e l’importo del danno, la faccenda diventa decisamente più complessa, quando si deve valutare il danno immateriale, come ad esempio il danno di immagine. Che il danno d’immagine possa essere più o meno grave, in funzione del profilo dell’incaricato o del tipo di violazione perpetrata, è considerazione relativamente banale, ma è certamente ben più complessa la determinazione economica di questo danno, che deve essere risarcito dal titolare o dal responsabile coinvolti nella violazione.

 

Questo è il motivo per cui è di particolare interesse una recente provvedimento, emanato dal Garante olandese per la protezione dei dati personali, che fa riferimento ad un danno di immagine.

 

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Ecco i fatti.

 

L’interessato coinvolto lavorava come dipendente di una grande catena di distribuzione organizzata dell’Irlanda.

 

Le telecamere del supermercato, dove egli operava, lo avevano ripreso più volte, mentre egli svolgeva la sua attività all’interno dei locali aziendali. Gli incaricati della formazione del personale di nuova assunzione avevano realizzato una sequenza di queste attività, che veniva utilizzata per illustrare ai nuovi dipendenti i numerosi errori che il dipendente in questione compiva, durante la sua attività lavorativa.

 

Il dipendente in questione non era stato messo al corrente di questa situazione e ne venne a conoscenza solo accidentalmente, perché egli non partecipava ai corsi di formazione per i nuovi assunti.

 

Il dipendente ritenne violati i suoi dati personali, per questo utilizzo dei filmati, che lo presentavano in modo non certo positivo. A seguito di questo evento, egli dichiarò anche che aveva sofferto di insonnia e di turbe della personalità, proprio per confermare il fatto che l’esistenza del danno d’immagine, di natura immateriale, lo aveva fortemente turbato.

 

A questo punto può essere oltremodo interessante coinvolgere anche i lettori in questa analisi, chiedendo loro, alla luce delle informazioni fornite, quale potrebbe essere l’importo del danno immateriale, che l’autorità Garante irlandese ha determinato.

 

Per dare tempo ai lettori di meditare su questo tema, non riporto di seguito l’importo del danno, ma prego i lettori di effettuare un’analisi serena della situazione ed effettuare una determinazione autonoma dell’importo del danno.

 

Adalberto Biasiotti





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