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La protezione dati personali sullo spioncino elettronico

La protezione dati personali sullo spioncino elettronico
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

10/07/2019

Nell’ottobre 2018 il Garante austriaco ha pubblicato un interessante provvedimento, afferente ad una contestazione legata all’utilizzo di uno spioncino elettronico, fissato sulla porta di una abitazione privata.

Anche in Italia, più volte la installazione di impianti video all’interno di condomìni ha suscitato delle perplessità e delle contestazioni. Ricordo che l’autorità Garante pubblicò tempo addietro uno specifico volumetto, di agevole lettura, nel quale il tema veniva specificamente trattato.

Il nostro Garante si è tuttavia preoccupato di far presente come questo volumetto sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del regolamento 679/2018 e quindi quanto in esso esposto potrebbe aver bisogno di aggiornamento.

 

Cominciamo ad esaminare il parere dell’autorità austriaca per la protezione dati personali.

Questo Garante ha avuto a che fare con una questione afferente al fatto che un visore digitale, applicato sulla porta di un appartamento, potrebbe violare il diritto alla protezione dei dati dei soggetti che si trovano sul pianerottolo antistante.

 

 

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L’autorità per la protezione dei dati ha inizialmente affermato che il funzionamento di uno spioncino digitale corrisponde un’acquisizione di immagini ai sensi del vigente regolamento europeo. Lo spioncino digitale è un dispositivo tecnico che permette di osservare chiunque si trovi nella zona antistante lo spioncino, a completa insaputa del soggetto osservato o, in casi estremi, addirittura video registrato, se lo spioncino elettronico è dotato di videoregistrazione.

A questo punto, l’autorità Garante austriaca ha ritenuto che ci si trovi davanti a un trattamento di dati e come tale siano applicabili le indicazioni del regolamento europeo.

 

In effetti, l’autorità Garante austriaca ha affermato che le immagini acquisite dallo spioncino possono violare i dati personali di chiunque transiti davanti allo spioncino stesso, indipendentemente dal fatto che voglia accedere all’abitazione del titolare del trattamento, vale a dire di chi ha installato lo spioncino. In molti pianerottoli, infatti, grazie a questo spioncino è possibile osservare anche tutti coloro che vanno a visitare i vicini, le cui porte si aprono sullo stesso pianerottolo.

 

Poiché l’impianto era stato installato senza il consenso dell’interessato, non era possibile acquisire queste immagini. Il fatto poi che questi dati venissero registrati dallo spioncino intelligente non faceva che aggravare la situazione.

Il proprietario dell’appartamento, che aveva installato lo spioncino, ha fatto opposizione al provvedimento dell’autorità Garante e stiamo aspettando adesso la risposta del tribunale amministrativo federale.

 

In attesa della risposta del tribunale amministrativo federale, vediamo cosa a suo tempo affermò la nostra autorità Garante nel già menzionato manualetto di tutela della protezione dei dati in ambito condominiale.

Uno specifico quesito recitava:

 

I VIDEOCITOFONI SONO CONSIDERATI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA?

I moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.

 

Come si vede, il parere della nostra autorità Garante non prende in considerazione il fatto che lo spioncino potrebbe osservare anche persone che nulla hanno a che fare con i visitatori dell’appartamento in causa. È ben vero che, oggi, quasi tutti gli impianti di videocitofono sono programmati in modo che la telecamera, posta all’ingresso al pianterreno, possa attivarsi solo dopo che un visitatore ha premuto il campanello specifico. Inoltre, quando egli ha premuto il campanello specifico, si attiva la sola telecamera corrispondente, e tutte le altre sono bloccate. Si evita così che qualche persona, che nella vita ha ben poco da fare di meglio, possa comportarsi da grande fratello e osservare tutti coloro che vanno a visitare i vicini di casa o di condominio.

Per contro, nulla vi sarebbe da osservare se lo spioncino elettronico, installato in Austria, potesse essere attivato solo dopo che qualche visitatore abbia premuto il pulsante del campanello dell’appartamento specifico. In questo caso credo che nessuno avrebbe ragione di obiettare, soprattutto alla luce delle esigenze di sicurezza dell’accesso, che oggi in molti contesti diventano sempre più critiche.

 

Infine, un ultimo accorgimento, in attesa di nuovi provvedimenti, addirittura condivisi a livello di comitato europeo per la protezione dei dati, riguarda il fatto che tutti questi dispositivi dovrebbero essere sempre e comunque temporizzati.

 

Adalberto Biasiotti

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Marco A. - likes: 0
10/07/2019 (09:06:31)
Francamente mi sembra abnorme questa interpretazione. Su questa base anche lo spioncino non elettronico violerebbe la privacy. Avrebbe potuto avere un senso se, nel caso in oggetto, ci fosse stata distinzione tra spioncino in grado di registrare e non, ma equiparandoli a mio sommesso parere si va ben oltre quello che è lo spirito della norma.
Rispondi Autore: Massimiliano Carpene - likes: 0
10/07/2019 (09:55:52)
Probabilmente il benessere rammollisce e crea leggi "distorte" di nessuna utilità concreta. Sicuramente quello della privacy è la punta di diamante. In Italia sono presenti milioni di persone che non sappiamo da dove vengono, dove vivano, di cosa campino ma questo a livello sociale sembra un particolare secondario. Se uno legge le sanzioni sulla violazione della legge sulla privacy pensa di trovarsi su "scherzi a parte". La legge è partita giustamente con una considerazione ovvia "non gestisci i miei dati con attenzione e questo mi crea un danno per cui devi rispondere di questo danno" e siamo arrivati ai se, ai ma, ai forse. Alle persone con impianti TVCC esterni i carabinieri chiedono se gentilmente possono avere copia delle immagini per ricostruire un reato. E siamo qui a farci le pippe mentali sullo spioncino elettronico e affini.
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0
11/07/2019 (17:23:06)
Veniamo ripresi ogni giorno più volte da videocamere sempre più numerose e diffuse ovunque; mediante sofisticate tecnologie A.I. i nostri tratti somatici saranno perfettamente noti e definiti, per cui la presenza e i comportamenti verranno individuati controllati istante per istante ... e stiamo qui a fare mille distinguo in nome della privacy (!) se per mia (poco) maggiore sicurezza personale voglio vedere chi c'è davanti al mio portone anche solo prima aprire ?
Rispondi Autore: carmine iuliano - likes: 0
22/04/2020 (13:27:22)
La Corte di Cassazione si è occupata di un contesto "affiancabile", stabilendo, con la sentenza n. 34151/2017, che è lecito installare una telecamera sul pianerottolo condominiale, "atteso che il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’art. 614 cod. pen. (richiamato dall’art. 615/bis cod. pen.)". A maggior ragione ritengo - ma posso sbagliare chiaramente - si possa dire per uno spioncino elettronico, anche nell'ipotesi che esso abbia la funzione di registrazione. Che ne pensate? Grazie.

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