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La corte di giustizia europea chiarisce il concetto di pseudonimizzazione
La trasformazione di dati personali in forma anonima o pseudo anonima rappresenta un aspetto fondamentale, che può consentire di trasmettere dati a soggetti terzi, che diversamente non avrebbero titolo a conoscerli. Vi sono state tuttavia delle sentenze contraddittorie sul tema ed ecco la ragione per cui la sentenza del settembre 2025 della corte di giustizia dell’unione europea fa’ finalmente chiarezza sul tema, a beneficio di tutti i titolari e responsabili dei trattamenti.
Prima di illustrare ai lettori il significato di questa sentenza, trascrivo letteralmente la definizione di questo processo, data dal GDPR:
Art. 4 Definizioni
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
Il 4 settembre 2025 la corte di giustizia dell’unione europea ha pronunciato una sentenza, che fa’ finalmente chiarezza sul concetto di mascheramento dei dati personali, e di quanto tale mascheramento possa essere efficiente ed efficace, quando un dato reso anonimo viene trasferito ad un soggetto terzo.
La sentenza nasce da un appello, sollevato dal supervisore europeo per la protezione dei dati, che faceva riferimento al fatto che le opinioni di una persona, resa anonima, potessero comunque costituire dati personali ed agli obblighi del titolare del trattamento per un’eventuale regina identificazione del soggetto coinvolto, durante il trattamento.
Il supervisore europeo aveva presentato questo appello, perché una precedente sentenza della corte generale europea aveva annullato una sua decisione, afferente al fatto che, ad avviso del supervisore, non era possibile condividere i dati degli azionisti e dei creditori, afferenti al trattamento di una bancarotta, in ambito finanziario della Spagna.
La corte di giustizia europea ha condiviso le ragioni dell’appello, confermando che le opinioni personali di singoli soggetti rappresentano dati personali e quindi, in caso di trasferimento ad altri soggetti, debbono essere adeguatamente protetti. In particolare, la corte di giustizia europea ha confermato che il livello di protezione deve essere valutato caso per caso e non è possibile dare indicazioni affatto generali questo tema.
Questo contenzioso nacque nel lontano giugno 2017, e riguardava una decisione preliminare afferente ad una banca spagnola, che coinvolgeva creditori ed azionisti della banca stessa. I commenti dei creditori e degli azionisti vennero trasferiti alla azienda di consulenza terza, che era stata incaricata di valutare l’impatto di queste decisioni su azionisti e creditori.
La sentenza è particolarmente interessante perché sottolinea come chiunque tratti dati personali, anche se resi più o meno anonimi, deve rispettare i dettati del regolamento europeo, soprattutto quando tali dati vengono trasferiti ad un soggetto terzo.
Questa sentenza è disponibile anche in lingua italiana e siamo lieti di mettere a disposizione dei nostri lettori.
Adalberrto Biasiotti
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