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L’accesso ai dati e’ gratuito, salvo alcune eccezioni
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I cittadini hanno il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. E’ previsto tuttavia un contributo spese nel caso si sia impegnato il personale in laboriose ricerche dalle quali risulti che i dati non sono mai stati trattati. Un contributo spese è dovuto anche nel caso in cui si chieda la trascrizione dei dati su particolari supporti. Il contributo richiesto non può comunque superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante.
Come previsto dal Codice della privacy, nell’intento di circoscrivere il numero delle istanze immotivate che possono finire per gravare sull’attività di un’amministrazione o di una azienda privata, il Garante ha emesso un provvedimento a carattere generale che determina i criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti di accesso ai propri dati personali.
Il Codice riconosce ad ognuno, il diritto di chiedere gratuitamente, a società pubbliche o private, e di avere conferma dell’esistenza di propri dati personali, ottenere la loro comunicazione in modo comprensibile, conoscerne l’origine, sapere come e perché sono raccolti e utilizzati.
Tuttavia chi si rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati, dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro.
Il contributo non può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza.
Si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente.
Il contributo è invece di venti euro (contributo massimo) nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati), ma l’interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom.
Il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili.
“Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali).”
I cittadini hanno il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. E’ previsto tuttavia un contributo spese nel caso si sia impegnato il personale in laboriose ricerche dalle quali risulti che i dati non sono mai stati trattati. Un contributo spese è dovuto anche nel caso in cui si chieda la trascrizione dei dati su particolari supporti. Il contributo richiesto non può comunque superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante.
Come previsto dal Codice della privacy, nell’intento di circoscrivere il numero delle istanze immotivate che possono finire per gravare sull’attività di un’amministrazione o di una azienda privata, il Garante ha emesso un provvedimento a carattere generale che determina i criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti di accesso ai propri dati personali.
Il Codice riconosce ad ognuno, il diritto di chiedere gratuitamente, a società pubbliche o private, e di avere conferma dell’esistenza di propri dati personali, ottenere la loro comunicazione in modo comprensibile, conoscerne l’origine, sapere come e perché sono raccolti e utilizzati.
Tuttavia chi si rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati, dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro.
Il contributo non può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza.
Si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente.
Il contributo è invece di venti euro (contributo massimo) nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati), ma l’interessato chieda che siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom.
Il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili.
“Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali).”
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