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Inviavano fax non richiesti con disdetta a…pagamento

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

23/04/2004

Per interrompere l’invio di fax non richiesti era necessaria una costosa telefonata. Il caso è finito sul tavolo del Garante della privacy.

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Il Garante della privacy richiama nuovamente l’attenzione sulla gestione delle comunicazioni commerciali, esaminando il ricorso presentato da un cittadino alle prese con un singolare servizio, mai richiesto, di informazioni via fax.
La segnalazione all'Autorità è giunta da un dipendente di una società privata che aveva ricevuto al numero di fax del proprio ufficio un’offerta di una società con sede legale all’estero, di abbonamento ad un servizio di invio di “fax pubblicitari e di trattenimento gratuiti per cinque anni”.
Nella segnalazione il dipendente chiedeva di sapere se era lecito l’invio tramite fax di materiale avente carattere commerciale senza che vi fosse stato il suo preventivo consenso e se era corretta la formula, proposta dalla società per interrompere “immediatamente il ricevimento di fax pubblicitari”, di rispedire il modulo ricevuto ad un numero di fax a tariffazione speciale specificando di non essere interessato al servizio e quindi “pregandoli” di cancellare i dati personali in loro possesso.

Nell’affrontare il ricorso l’autorità ha ribadito che non si possono inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità od altro materiale di carattere commerciale, senza aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario. (art. 130 del Codice della privacy e art. 10, comma 1 del DLgs. n. 185/1999).
Questo vale anche nel caso il numero telefonico compaia in un elenco cosiddetto “pubblico”, o venga reperito sulla rete Internet.

Riguardo al diritto di opporsi all’invio del fax, il Garante ha precisato che non si può mai subordinare la sospensione del servizio imponendo all’interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax ad un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa.
“All’interessato - spiega la newsletter del Garante - il Codice della privacy riconosce il diritto ad opporsi gratuitamente, in tutto o in parte fin dall’inizio, ma anche in un momento successivo, al trattamento dei dati personali che lo riguardano senza particolari formalità, dunque anche verbalmente, ma certamente non subordinando, come nel caso affrontato dal Garante, la cancellazione dei dati personali detenuti dal mittente all’invio della relativa richiesta mediante un fax peraltro a tariffazione speciale.
Nella risposta il Garante ha quindi specificato che la grave violazione dei diritti dell’interessato riconosciuti dal Codice prevede espressamente l’applicazione, per chi opera sul territorio italiano, della sanzione penale della reclusione fino a 2 anni.”

L’Autorità si è inoltre attivata interessando il Garante inglese competente per le iniziative da intraprendere nei confronti della società sulla base della legislazione lì vigente.
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