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Intestatario di 127 schede telefoniche a sua insaputa
Gli intestatari di una scheda telefonica hanno il diritto di accedere ai dati detenuti dal gestore e di venire a conoscenza di come e dove la scheda sia stata intestata; l’utente può conoscere informazioni riguardo all’utenza e gli estremi del rivenditore che ha effettuato l’attivazione della carta telefonica.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, esaminando il ricorso di un utente che si era trovato intestate, a sua insaputa, 127 schede telefoniche, una delle quali era stata oggetto di delicate indagini penali per omicidio nelle quali l’interessato è stato quindi coinvolto.
Essendogli stato negato dalla società telefonica l’accesso ai dati che lo riguardano, l’utente si è rivolto al Garante.
La società telefonica aveva motivato il diniego citando l’art. 132 del Codice della privacy e sostenendo di non essere tenuta a fornire dati di traffico telefonico di sim card disattivate, dopo lo scadere sei mesi necessari alla fatturazione.
Il Garante ha ritenuto infondata questa motivazione e illegittimo il rifiuto delle società di consentire agli interessati, in favore dei quali si era magari soltanto bloccato l’uso delle carte, di accedere ai dati personali detenuti dalle società stesse e di venire a conoscenza come e dove le schede erano state intestate.
“L’interessato ha diritto di conoscere l’esistenza di dati personali che lo riguardano, - ha precisato il Garante nella newsletter settimanale - la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine e dell’uso che ne viene fatto. In tal modo, sia che vi sia un dealer solo, sia che ve ne siano molti, risulta più agevole ricostruire le modalità in cui la truffa telefonica viene gestita.”
Alla società di telefonia sono state addebitate le spese del procedimento, che dovranno essere liquidate direttamente a favore del ricorrente. Inoltre il Garante ha disposto ulteriori accertamenti in ordine al più generale comportamento della società e dei dealer rispetto all’illecita intestazione di carte telefoniche.
E’ stata quindi riconosciuta la grave violazione dei diritti dell’interessato, al quale è stato anche garantito di accedere ai dati che riguardavano il numero delle utenze, la data della loro attivazione e le fonte dei dati.
Il principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, esaminando il ricorso di un utente che si era trovato intestate, a sua insaputa, 127 schede telefoniche, una delle quali era stata oggetto di delicate indagini penali per omicidio nelle quali l’interessato è stato quindi coinvolto.
Essendogli stato negato dalla società telefonica l’accesso ai dati che lo riguardano, l’utente si è rivolto al Garante.
La società telefonica aveva motivato il diniego citando l’art. 132 del Codice della privacy e sostenendo di non essere tenuta a fornire dati di traffico telefonico di sim card disattivate, dopo lo scadere sei mesi necessari alla fatturazione.
Il Garante ha ritenuto infondata questa motivazione e illegittimo il rifiuto delle società di consentire agli interessati, in favore dei quali si era magari soltanto bloccato l’uso delle carte, di accedere ai dati personali detenuti dalle società stesse e di venire a conoscenza come e dove le schede erano state intestate.
“L’interessato ha diritto di conoscere l’esistenza di dati personali che lo riguardano, - ha precisato il Garante nella newsletter settimanale - la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine e dell’uso che ne viene fatto. In tal modo, sia che vi sia un dealer solo, sia che ve ne siano molti, risulta più agevole ricostruire le modalità in cui la truffa telefonica viene gestita.”
Alla società di telefonia sono state addebitate le spese del procedimento, che dovranno essere liquidate direttamente a favore del ricorrente. Inoltre il Garante ha disposto ulteriori accertamenti in ordine al più generale comportamento della società e dei dealer rispetto all’illecita intestazione di carte telefoniche.
E’ stata quindi riconosciuta la grave violazione dei diritti dell’interessato, al quale è stato anche garantito di accedere ai dati che riguardavano il numero delle utenze, la data della loro attivazione e le fonte dei dati.
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