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Intercettazioni telefoniche e diritto di cronaca

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

16/04/2002

Il Garante ha affrontato l'argomento in occasione di un ricorso presentato da una giornalista.

Il giornalista che acquisisca le trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale puo' pubblicarle in ogni caso?

La delicata questione dei rapporti tra uffici di polizia e organi di stampa e' stata affrontata dal Garante della privacy in occasione del ricorso presentato da una giornalista che lamentava il mancato rispetto del suo diritto alla privacy da parte di un organo di stampa.

La giornalista si e' rivolta al Garante in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli riguardanti un'indagine giudiziaria, in cui era coinvolta, nei quali si affermava che, da alcune intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria, sarebbero emersi alcuni aspetti relativi alla sua vita privata.
La donna temeva inoltre il rischio di una ulteriore illecita diffusione, da parte degli organi di stampa, di informazioni relative alla sua vita privata.

Affrontando il caso, il Garante ha richiamato il dovere per i giornalisti di vagliare attentamente le notizie acquisite e la liceità della loro raccolta; ''il segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente le trascrizioni di intercettazioni penali e, se ne pubblica il contenuto, deve verificare se ciò è lecito e se non vengono lesi i diritti degli interessati, a maggior ragione se riguardanti la loro vita privata.''

In ogni caso deve essere rispettata la dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle inchieste giudiziarie.
Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico il giornalista deve in ogni caso evitare di diffondere le informazioni attinenti a comportamenti strettamente personali non direttamente collegati alla inchiesta giudiziaria.

La raccolta e la diffusione di informazioni tratte da intercettazioni telefoniche di carattere preventivo oppure effettuate nel corso di procedimenti penali, sono regolate da norme specifiche del codice penale e di procedura penale che individuano i casi nei quali gli atti sono, anche temporaneamente, coperti da segreto.
Varie norme sanzionano la pubblicazione, anche per riassunto, di atti o documenti di indagine o di un procedimento penale, dei quali sia vietata per legge la pubblicazione.

Inoltre nell'attività di intercettazione sono previste sanzioni penali anche in caso di rivelazione della notizia della loro esistenza.
La tutela della privacy dei soggetti coinvolti in vicende giudiziarie deve essere garantita innanzitutto dalle forze di polizia e degli uffici giudiziari; i dati personali trattati dagli organi di polizia o presso uffici giudiziari devono essere infatti , in ogni caso, ''raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, anche per evitare un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per scopi non conformi a quelli per i quali sono stati raccolti.''

L'Autorità ha segnalato agli organi di informazione di rispettare gli obblighi richiamati anche riguardo all'eventuale ulteriore diffusione delle informazioni e ha inviato il provvedimento al Consiglio nazionale dei giornalisti e agli Ordini regionali competenti, oltre che all'ufficio giudiziario che ha già avviato accertamenti.
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