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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Il Garante della privacy: alt allo spam via fax
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Stop del Garante della privacy allo spam via fax.
L’Autorità è intervenuta nuovamente sul fenomeno dei fax indesiderati e ha vietato a due società l’ “ulteriore trattamento” dei dati personali usati a fini di marketing.
Il Garante ha ribadito (con due provvedimenti di cui sono stati relatori rispettivamente, Francesco Pizzetti e Giuseppe Chiaravalloti) che per poter inviare fax commerciali o promozionali occorre prima aver ottenuto il preventivo e specifico consenso del destinatario, anche se il numero di telefono viene estratto da elenchi telefonici cosiddetti “categorici”, quali Pagine Gialle, da registri pubblici o da banche dati online.
Il Garante ha ricordato che tale garanzia non può essere elusa inviando un primo fax che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale o pubblicitario.
Le società, a seguito della richiesta di informazioni da parte dell’Autorità riguardo alle modalità e alle forme di raccolta dei dati personali, si erano difese dichiarando di avere estratto i dati personali da cosiddetti elenchi “categorici”, cioè da elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche o professionali; avevano inoltre dichiarato di aver richiesto il consenso contestualmente al primo invio fax pubblicitario.
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Il Garante ha spiegato, invece, che quando si utilizzano sistemi automatizzati, oppure posta elettronica, sms o fax, anche se si tratta di elenchi categorici è necessario ottenere prima il consenso del destinatario, mediante contatto telefonico.
In uno dei due casi segnalati, inoltre, l’utente aveva lamentato di continuare a ricevere i messaggi pubblicitari indesiderati, sia tramite e-mail che fax, nonostante si fosse più volte opposto all’invio.
Il Garante, nel caso particolare, non solo ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati personali, ma ha anche prescritto alla società di predisporre le misure idonee a rendere agevole ed effettivo l’esercizio dei diritti dell’interessato, dando all’Autorità un documentato riscontro sull’avvenuto adempimento.
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