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Il Garante contro lo spamming telefonico
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene contro lo spamming telefonico.
L’Autorità ha imposto ad un importante gestore di telefonia mobile il pagamento delle spese del ricorso al Garante, stabilite in misura forfettaria in 250 euro, presentato nei suoi confronti da un abbonato.
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell’Autorità.
L’interessato si era rivolto al Garante dopo aver chiesto senza esito al gestore di interrompere l’invio sul proprio telefonino di SMS promozionali, relativi a servizi offerti dalla stessa società, affermando di non aver espresso alcun consenso a ricevere questo tipo di informazioni.
Il ricorrente chiedeva inoltre di aggiornare il dato relativo alla propria residenza e di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.
La società, dopo l’intervento del Garante, ha comunicato di aver aggiornato l’indirizzo dell’abbonato e di aver adottato accorgimenti tecnici per interrompere l’invio di materiale pubblicitario.
Su questo ultimo punto la società giustificava il ritardo nel soddisfare le la richiesta a causa di “un disallineamento dei sistemi interni”.
“Poiché il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso il Garante, pur dichiarando il non luogo a provvedere sul ricorso, ha obbligato il gestore telefonico al pagamento delle spese del procedimento, stabilite in misura forfettaria in 250 euro, da rifondere direttamente all’abbonato.”
L’Autorità ha imposto ad un importante gestore di telefonia mobile il pagamento delle spese del ricorso al Garante, stabilite in misura forfettaria in 250 euro, presentato nei suoi confronti da un abbonato.
Il caso è stato illustrato nella newsletter settimanale dell’Autorità.
L’interessato si era rivolto al Garante dopo aver chiesto senza esito al gestore di interrompere l’invio sul proprio telefonino di SMS promozionali, relativi a servizi offerti dalla stessa società, affermando di non aver espresso alcun consenso a ricevere questo tipo di informazioni.
Il ricorrente chiedeva inoltre di aggiornare il dato relativo alla propria residenza e di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.
La società, dopo l’intervento del Garante, ha comunicato di aver aggiornato l’indirizzo dell’abbonato e di aver adottato accorgimenti tecnici per interrompere l’invio di materiale pubblicitario.
Su questo ultimo punto la società giustificava il ritardo nel soddisfare le la richiesta a causa di “un disallineamento dei sistemi interni”.
“Poiché il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso il Garante, pur dichiarando il non luogo a provvedere sul ricorso, ha obbligato il gestore telefonico al pagamento delle spese del procedimento, stabilite in misura forfettaria in 250 euro, da rifondere direttamente all’abbonato.”
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