Il dilagare di registrazioni audio e video effettuate con uno smartphone
Una recentissima sentenza della cassazione ha fatto chiarezza sulla legittimità di uso di registrazioni audio-video, effettuate mediante smartphone, come elemento probatorio in fase di giudizio.
Questa sentenza 5241/2017 nasce da un contenzioso realmente insolito. L’imputato è stato accusato per aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali. Durante questi rapporti egli ha filmato l’accaduto. Dalla visione del filmato e dell’audio relativo la magistratura giudicante ha tratto la convinzione che il reato fosse stato effettivamente perpetrato dal soggetti in questione. Il contenzioso è arrivato in cassazione perché gli avvocati dell’imputato hanno ritenuto che queste video registrazioni non potessero essere utilizzate in giudizio, in quanto illegittime.
La cassazione ha colto così l’occasione per chiarire una area dove in precedenza sussistevano molti dubbi.
Tanto per cominciare, le registrazioni audio e video, od anche la registrazione di una conversazione telefonica, a condizione che sia stata effettuata da uno dei partecipanti al colloquio o da persona autorizzata ad assistervi, costituisce prova documentale valida e attendibile.
Queste registrazioni, attivate da uno degli interlocutori, non hanno bisogno dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso stretto. L’intercettazione telefonica ambientale è tale se è svolta non solo da un estraneo, ma anche da un soggetto non direttamente coinvolto nella conversazione. In quest’ultimo caso ci si trova davanti a una indebita ingerenza sulla vita privata dei due interlocutori, i cui scambi di comunicazione vengono intercettati ad opera di un terzo.
Nella fattispecie, la registrazione del rapporto con la prostituta è tornata a completo danno dell’imputato, in quanto ha costituito prova più che accettabile di quanto egli aveva illecitamente compiuto.
Vediamo di tirare le somme su questa sentenza.
Due persone, che stanno colloquiando al telefono o che, di persona stanno parimenti colloquiando, possono effettuare una registrazione sia della telefonata, sia del colloquio, senza infrangere alcuna legge.
Se al colloquio è presente un soggetto terzo, che effettua la registrazione, ci troviamo davanti ad un illecito.
Quanto poi all’uso che si possa fare del colloquio registrato, si aprono nuove ipotesi, che devono essere esaminate caso per caso.
Al proposito, certamente i lettori ricorderanno il tristissimo caso di una ragazza che si è suicidata, dopo che era stato diffuso in rete il filmato di un suo rapporto sessuale con il partner.
Adalberto Biasiotti
Corte di Cassazione, sez. III Penale - Sentenza 12 maggio 2016 – 3 febbraio 2017, n. 5241
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