Il decreto legge n. 139 e le deroghe in materia di protezione di dati personali
Il decreto-legge recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, interviene in maniera significativa sulle regole in materia di protezione dei dati personali, con l’obiettivo di facilitare la attività delle istituzioni pubbliche e private, che devono trattare dati personali per finalità di sicurezza sanitaria. Il Consiglio dei Ministri, già che c’era, pensato bene di inserire anche un altro argomento, che con i temi principali del decreto-legge c’entra assai poco, ma che comunque può essere significativo. Infine, dato che l’autorità garante negli ultimi tempi è stata sovraccaricato ad impegni, portando a ritardi significativi nella emissione di provvedimenti con rispondere a interpelli di varia natura, è stato introdotto per la prima volta, superando tutti gli ostacoli e le resistenze poste dall’autorità garante, il principio del silenzio assenso.
Vediamo adesso in particolare i vari punti dell’articolo 9 del decreto-legge numero 139/2021, negli aspetti afferenti al trattamento alla protezione di dati personali.
L’articolo 9, al comma 1, lettera a), autorizza il trattamento di dati personali, da parte di una pubblica amministrazione, senza necessità di chiedere autorizzazioni di qualsiasi tipo, solo a condizione che questo trattamento sia necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri. L’espressione è abbastanza ambigua, perché è ben noto che non sempre le amministrazioni pubbliche operano in un contesto strettamente e chiaramente definito, in relazione ai compiti ed ai pubblici poteri attribuiti. Un elemento di limitazione, tuttavia, alquanto significativo, impone al titolare del trattamento di dare ampi chiarimenti in merito alle finalità del trattamento stesso e gestire, seppure in maniera oltremodo limitata, il diritto di accesso degli interessati.
La lettera b), dello stesso comma, stabilisce che le pubbliche autorità possono procedere in forma autonoma all’avvio di operazioni di trattamento, anche a rischio, senza attendere l’esito della consultazione preventiva con l’autorità garante. Appare evidente come questa disposizione tenda a snellire quanto più possibile l’attività di trattamento, anche a prezzo di un possibile aumento dei rischi connessi allo stesso trattamento.
Di particolare interesse il comma 1, lettera e), dove viene introdotto un importante principio, legato al diritto di un interessato al trattamento, le cui foto o video a contenuto sessualmente esplicito vengano pubblicizzate, di chiedere l’immediato blocco o ritiro degli stessi, rivolgendosi all’autorità Garante. Si opera così in maniera assai più snella, rispetto al ricorso alla magistratura, che richiede tempi oltremodo lunghi.
Infine, di particolare interesse è il comma 3, che pone dei ristretti limiti di tempo all’autorità Garante per esprimere un parere, in assenza del quale si può procedere egualmente. È noto che l’autorità Garante, per vari motivi, talvolta richiede tempi piuttosto lunghi per portare a termine un’istruttoria, con conseguenze talvolta negative sulle ragioni, per le quali istruttoria è stata istituita.
Segue testo dell’articolo 9 del decreto legge numero 139 dell’8 ottobre 2021
DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 - Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2-ter:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.";
2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 3, dopo le parole “ai sensi del comma 1” sono aggiunte le seguenti: "o se necessarie ai sensi del comma 1-bis";
b) l'articolo 2-quinquesdecies è abrogato;
c) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole «e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;
e) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:
"Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.
2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.";
f) all’articolo 166 comma 1, primo periodo, le parole "2-quinquiesdecies" sono soppresse;
g) all'articolo 167, al comma 2 le parole “ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies" sono soppresse;
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.
3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Adalberto Biasiotti
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