Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I lavoratori non possono essere sottoposti a test genetici

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

02/04/2004

Dai Garanti europei le prime linee guida sul trattamento dei dati genetici.

Pubblicità

Il trattamento dei dati genetici è stato oggetto di un ampio lavoro dei Garanti europei della privacy, che hanno preso in esame i complessi aspetti connessi alla definizione di questo tipo di dati ed al loro ambito di utilizzo.
Con il “Documento di lavoro in materia di dati genetici”, approvato nel marzo scorso, i Garanti hanno voluto favorire un approccio comune alla questione alla luce dei principi fissati nella Direttiva 95/46 sulla privacy.
Il trattamento dei dati genetici non riguarda solamente questioni relative alla tutela della privacy dell’individuo, ma anche gli ambiti del rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione, nonché il diritto alla salute.
Il Garante Italiano della privacy ha illustrato nella newsletter settimanale le linee essenziali del documento.

Il documento si concentra su due aspetti principali: la definizione di dato genetico, e delle relative conseguenze sul piano giuridico, e i criteri per una sua utilizzazione.
Riguardo al primo aspetto, i Garanti sottolineano che i dati genetici costituiscono senza alcun dubbio dati personali (o meglio, dati “sensibili”), e come tali sono soggetti all’applicazione della Direttiva sulla protezione dei dati personali. Devono essere, quindi, rispettati i fondamentali principi di pertinenza e non eccedenza (evitando di ricorrere al trattamento dei dati genetici se non assolutamente necessario); il principio di proporzionalità (valutando i rischi per i diritti e le libertà fondamentali associati al trattamento di questi dati); il principio di finalità (evitando utilizzazioni incompatibili con quelle per cui i dati sono raccolti); il diritto degli interessati di essere informati ed accedere ai dati che li riguardano.
Riguardo all’aspetto giuridico, i Garanti indicano che l’altro tratto fondamentale dei dati genetici è di poter caratterizzare anche un gruppo di soggetti legati da vincoli di consanguineità con l’interessato, il cosiddetto “gruppo biologico” portatore di interessi giuridici rilevanti.
In sostanza, i dati genetici non “appartengono” soltanto all’interessato, essendo per loro stessa natura patrimonio comune dei consanguinei. Tutto ciò comporta alcune conseguenze rilevanti.

Per alcuni settori i Garanti hanno puntualizzato alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati genetici.
- Sanità. Test genetici diagnostici o predittivi possono essere effettuati soltanto con il consenso espresso ed informato dell’interessato. Il consenso, inoltre, deve essere “libero” come richiesto dalla Direttiva, ossia non devono sussistere vincoli coercitivi a carico dell’interessato. Nel contesto sanitario assume particolare rilevanza la dicotomia fra diritto alla tutela dei propri dati personali (anche genetici) e diritto alla tutela della salute altrui: come si è detto, l’esistenza di un gruppo biologico comprendente l’interessato ed i suoi consanguinei postula la necessità di ricercare, caso per caso, il bilanciamento fra questi due diritti superando una prospettiva meramente individualistica.
- Lavoro. Il trattamento di dati genetici deve essere vietato, in linea di principio, e deve essere previsto solo in casi eccezionali secondo specifiche norme di legge. Vi sono infatti rischi di discriminazione occupazionale legati all’impiego di test genetici dal valore predittivo peraltro incerto
- Assicurazioni. Il trattamento di dati genetici deve essere vietato, in linea di principio, e deve essere previsto solo in casi eccezionali secondo specifiche norme di legge, in linea con l’orientamento prevalente negli Stati Membri dell’Ue. Anche in questo settore è molto alto, a giudizio dei Garanti, il rischio di discriminazioni fondate sulla valutazione di fattori legati esclusivamente a componenti genetiche.
- Ricerca medico-scientifica. I Garanti sottolineano i rischi connessi alla creazione di grandi banche-dati contenenti informazioni genetiche: utilizzazioni improprie e/o non compatibili con le finalità iniziali della raccolta, conservazione per periodi eccessivi, mancata adozione di idonee misure di sicurezza. In molti casi per utilizzare i dati genetici in ambito medico-scientifico si può ricorrere all’anonimizzazione dei dati genetici, ma sono numerose le variabili da tenere presenti.
- Identificazione. I Garanti menzionano, in particolare, la proliferazione di offerte di test genetici (anche via Internet) finalizzati all’accertamento della paternità. I Garanti auspicano la creazione di norme specifiche che vietino l’effettuazione dei test senza il consenso degli interessati, sull’esempio della legislazione esistente in alcuni Paesi dell’UE.

Pubblicità

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!