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Energia liberalizzata, privacy garantita?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

07/09/2007

No alle intrusioni telefoniche per proporre contratti. Dal Garante della privacy le regole per il trattamento dei dati da parte delle società distributrici e venditrici.

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Niente intrusioni telefoniche per proporre contratti per la fornitura di energia, limiti temporali alla conservazione dei dati, informazioni sintetiche ma nel contempo semplici e corrette.
Sono alcune delle indicazioni, per una corretta informazione degli utenti e per un corretto utilizzo dei loro dati, contenute in una delibera adottata dal Garante della privacy, relativa alle aziende distributrici di energia, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia.

A partire dal 1° luglio di quest’anno, i clienti domestici possono recedere dal contratto di fornitura di energia stipulato prima di tale data con il distributore operante nel proprio ambito territoriale e scegliere un fornitore diverso.

“Perché questo possa avvenire – ha spiegato il Garante - le società che vendono energia devono poter acquisire dalle banche dati dei distributori alcune informazioni di base relative agli utenti del mercato energetico per poter entrare in contatto con questi ultimi e formulare proposte commerciali. “

La prima parte della delibera del Garante contiene indicazioni fornite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, mentre la seconda parte detta prescrizioni direttamente agli operatori del settore.

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Società distributrici.
Le società distributrici dovranno informare i clienti in maniera colloquiale e sintetica della possibilità di recedere dal contratto e di fornire alle aziende venditrici di energia alcuni dati (generalità, consumi, potenza impegnata etc.) affinché possano far conoscere le loro migliori offerte formulate sulla base della conoscenza di un profilo “minimo” del medesimo cliente. A tale proposito il Garante ha predisposto un modello di informativa che potrà eventualmente essere adottato dalle società.
L’informativa dovrà essere recapitata insieme all’invio della corrispondenza ordinaria che le aziende intrattengono con i clienti per la gestione del vigente contratto di fornitura o di distribuzione (per esempio, l’invio della bolletta), ma dovrà essere messa a disposizione anche sul sito Internet e attraverso i servizi di assistenza e informazione al pubblico.

Società venditrici.
Per quanto riguarda le proposte commerciali dei venditori, queste dovranno essere rigorosamente cartacee: non è quindi consentito il marketing telefonico o per via telematica. I dati dei clienti non possono essere comunicati a terzi.
Per quanto riguarda i tempi di conservazione dei dati, il Garante ha stabilito che i dati personali dei clienti che non rispondono alle offerte commerciali dovranno essere cancellati non più tardi di sei mesi dall’invio della proposta.


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