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E' lecito utilizzare i data base in possesso delle associazioni per inviare comunicazioni di propaganda elettorale?
L'utilizzo dei dati in possesso delle associazioni deve avvenire nel rispetto delle leggi sulla privacy. E' quanto ha ribadito il Garante per la privacy, dichiarando fondato il ricorso presentato da un cittadino che lamentava, da parte dell'associazione alla quale era iscritto, un utilizzo dei dati contenuti in archivio non consono allo statuto.
I fatti risalgono allo scorso aprile quando, il presidente della sezione provinciale di una associazione ha consentito ad un candidato alle elezioni regionali di inviare a tutti gli iscritti dell'associazione una lettera di propaganda.
Uno degli associati non ha pero' gradito l'iniziativa, in quanto realizzata senza il consenso degli interessati, ed e' ricorso al Garante per la privacy.
Il responsabile della associazione si e' giustificato precisando di non aver ceduto il data base, ma di aver solamente consentito, in sua presenza, la stampa delle etichette con gli indirizzi degli associati; inoltre ha sostenuto che i membri dell'associazione erano stati informati, mediante una circolare interna, dell'utilizzo dei dati per finalita' ''connesse all'attivita' sociale''.
Il Garante ha ritenuto pero' che le indicazioni contenute nella circolare fossero generiche ed ha precisato che per utilizzare i dati anche ai fini di propaganda politica, tale finalita' deve essere espressamente indicata nello statuto.
I fatti risalgono allo scorso aprile quando, il presidente della sezione provinciale di una associazione ha consentito ad un candidato alle elezioni regionali di inviare a tutti gli iscritti dell'associazione una lettera di propaganda.
Uno degli associati non ha pero' gradito l'iniziativa, in quanto realizzata senza il consenso degli interessati, ed e' ricorso al Garante per la privacy.
Il responsabile della associazione si e' giustificato precisando di non aver ceduto il data base, ma di aver solamente consentito, in sua presenza, la stampa delle etichette con gli indirizzi degli associati; inoltre ha sostenuto che i membri dell'associazione erano stati informati, mediante una circolare interna, dell'utilizzo dei dati per finalita' ''connesse all'attivita' sociale''.
Il Garante ha ritenuto pero' che le indicazioni contenute nella circolare fossero generiche ed ha precisato che per utilizzare i dati anche ai fini di propaganda politica, tale finalita' deve essere espressamente indicata nello statuto.
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