Diritto all'oblio: il tempo non è l'unico elemento da considerare
Il trascorrere del tempo è senz'altro l'elemento più importante per valutare l'accoglimento di una richiesta ad "essere dimenticati", ma l'esercizio del cosiddetto " diritto all'oblio" può incontrare altri rilevanti limiti, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria e dal lavoro condotto dal Gruppo dei Garanti europei.
Proprio queste ulteriori circostanze ha dovuto prendere in considerazione l'Autorità italiana nell'esaminare il ricorso presentato da un alto funzionario pubblico che chiedeva la rimozione di alcuni url dai risultati di ricerca ottenuti digitando il proprio nominativo su Google. Questi url, infatti, rinviavano ad articoli nei quali erano riportate notizie relative ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso era stato coinvolto e che si era conclusa con la sua condanna. Si trattava di una vicenda molto risalente nel tempo (circa 16 anni fa) e l'interessato era stato nel frattempo integralmente riabilitato. [1]
Uno degli articoli di cui si chiedeva la rimozione era stato pubblicato nell'imminenza dei fatti ed altri, invece, più recenti, avevano ripreso la notizia originaria riproponendola in occasione dell'assunzione di un importante incarico da parte dell'interessato.
Prima di entrare nel merito, il Garante ha affermato - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Google - che era necessario prendere in esame tutti i risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome dell'interessato, anche quelli associati ad ulteriori specificazioni, quali il ruolo ricoperto o la circostanza dell'avvenuta condanna. Tale interpretazione è in linea con la sentenza "Google Spain" [2], nella quale si afferma che le istanze di deindicizzazione devono essere prese in considerazione per tutti gli url raggiungibili effettuando una ricerca "a partire dal nome", senza escludere quindi la possibilità che ad esso possano essere associati ulteriori termini volti a circoscrivere la ricerca stessa.
Chiarito questo punto rilevante, l'Autorità è entrata nel merito ed ha ordinato a Google di deindicizzare l'url che rinviava all'unico articolo avente ad oggetto, in via diretta, la notizia della condanna penale inflitta al ricorrente, il quale all'epoca ricopriva un ruolo diverso da quello attualmente svolto. L'Autorità ha ritenuto infatti che, considerato il tempo trascorso e l'intervenuta riabilitazione, la notizia non risultasse più rispondente alla situazione attuale.
Viceversa, con riguardo agli articoli ai quali rinviavano gli ulteriori url indicati dal ricorrente, il Garante ha riconosciuto che questi, pur richiamando la medesima vicenda giudiziaria, "inseriscono la notizia in un contesto informativo più ampio, all'interno del quale sono fornite anche ulteriori informazioni" legate al ruolo istituzionale attualmente ricoperto dall'interessato e che tali risultati erano di indubbio interesse pubblico "anche in ragione del ruolo nella vita pubblica rivestito dal ricorrente, che ricopre incarichi istituzionali di alto livello". Pertanto, riguardo alla richiesta di una loro rimozione, ha dichiarato il ricorso infondato.
Fonte: Garante Privacy
[2]Sentenza della corte (Grande Sezione) - 13 maggio 2014 - Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 4, 12 e 14 – Ambito di applicazione materiale e territoriale – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti in siti web – Ricerca, indicizzazione e memorizzazione di tali dati – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Stabilimento nel territorio di uno Stato membro – Portata degli obblighi di tale gestore e dei diritti della persona interessata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 8
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