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Dati biometrici e diritti del lavoratore

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

18/12/2006

Le indicazioni contenute nel recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

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Nel numero 1609 di PuntoSicuro abbiamo dato notizia della pubblicazione in G.U. delle linee guida del Garante della privacy relative alla raccolta e all’uso dei dati personali nella gestione del rapporto di lavoro; in tale occasione abbiamo affrontato, nel dettaglio, le disposizioni relative alla gestione dei dati sanitari da parte del medico competente e del datore di lavoro, mentre nel numero 1611 è stato affrontato il tema dei cartellini identificativi, delle bacheche aziendali e delle Intranet (reti locali). 
 

Nelle linee guida sono anche presenti indicazioni sull’utilizzo dei dati biometrici.

 


 
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In specifico, il Garante sancisce che “Non è lecito l’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali. L’uso può essere giustificato solo in casi particolari, per presidiare, ad esempio, accessi ad “aree sensibili” (processi produttivi pericolosi, locali destinati a custodia di beni, documenti riservati). Anche quando l’uso è consentito non è ammessa la costituzione di banche dati centralizzate: è infatti sufficiente la memorizzazione su una smart card in uso esclusivo del dipendente”.
 
“Tali dati – prosegue il documento del Granate – “per la loro peculiare natura, richiedono l'adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l'abusiva «ricostruzione» dell'impronta, partendo dal modello di riferimento, e la sua ulteriore «utilizzazione» a loro insaputa”.

 

 
Per quanto riguarda i sistemi di rilevazione biometrica è sottolineato come “I sistemi informativi devono essere infatti configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e da escluderne il trattamento”.

”Il confronto delle impronte digitali con il modello memorizzato sulla carta o sul dispositivo puo' essere realizzato ricorrendo a comuni procedure di confronto sulla carta o dispositivo stesso, evitando cosi' la costituzione di un archivio di delicati dati biometrici. Del resto, in caso di smarrimento della carta o dispositivo, sono allo stato circoscritte le possibilita' di abuso rispetto ai dati biometrici ivi memorizzati”.

 




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