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Controllo delle connessioni ad internet dei dipendenti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

24/12/2003

Una interessante sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte. Un funzionario di un ente locale pagherà 5000 euro per collegamenti internet a siti non istituzionali.

Una interessante sentenza sull’utilizzo di internet da parte dei dipendenti pubblici è stata emessa dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, che ha condannato un funzionario dipendente di un ente locale al pagamento di 5.000 euro per collegamenti internet, ripetuti e sistematici, a siti non istituzionali.

L’ente locale del quale il funzionario era dipendente aveva appurato che la rete informatica era stata oggetto di incursioni di virus provenienti da collegamenti internet su siti non istituzionali.
L’analisi delle registrazioni delle connessioni effettuata dal CED dell’ente rilevava che i collegamenti provenivano dalla postazione lavorativa del funzionario; le rilevazioni comprendevano il dettaglio di tutti gli accessi ad internet nel periodo nel quale si erano verificati i problemi di “virus”, con approfondita e specifica descrizione del tipo di sito visitato.
I dati elaborati indicavano che il funzionario si sarebbe collegato, ripetutamente e con sistematicità, a siti non istituzionali.

Secondo il CED dell'Ente locale, la postazione del funzionario veniva utilizzata circa due ore e mezza per ciascun giorno per navigare sui siti non istituzionali.
Questo periodo, raffrontato con la presenza media in servizio del funzionario di circa 36-37 ore settimanali, al netto delle pause pasto, rappresenta una quota di incidenza oraria superiore al 30%.

Gli avvocati della difesa sostenevano il disconoscimento, inutilizzabilità ed inefficacia probatoria dei documenti e dei dati posti a base della domanda di risarcimento della Procura Regionale, sottolineando, inoltre, l'estraneità ai fatti del proprio assistito, l'arbitrarietà del criterio con il quale è stata quantificata la somma afferente al danno patrimoniale.

Riguardo l'inutilizzabilità e l'inefficacia probatoria dei documenti e dei dati posti a base della domanda di risarcimento della Procura Regionale, la difesa richiamava il divieto di utilizzare, da parte del datore di lavoro, impianti audiovisivi ed altre apparecchiature finalizzate a svolgere un controllo a distanza dei lavoratori, con conseguente violazione della normativa a tutela della privacy.
La tesi è stata respinta dai giudici: “Il Collegio, infatti, non ravvisa nell'operato del Comune di xxx alcun comportamento invasivo preordinato al controllo recondito dell'attività del proprio dipendente, ma semplicemente l'impiego, con verifiche svolte ex post, di un tipo di software in uso a molte Pubbliche Amministrazioni in grado di registrare i dati inerenti agli accessi degli utenti collegati alla rete, non solo per finalità di repressione di comportamenti illeciti, ma anche per esigenze statistiche e di controllo della spesa.”
I controlli inoltre non risultavano concomitanti con l’attività lavorativa del funzionario, “ ma sono stati disposti soltanto a posteriori, in funzione di significative e ripetute anomalie rappresentate da incursioni di virus provenienti da siti non istituzionali; l'utilizzabilità e l'efficacia nel presente giudizio dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi, non può essere, ad avviso di questi Giudici, posta in discussione.”

La difesa sosteneva inoltre l'estraneità ai fatti del proprio assistito, sostenendo che la password avrebbe potuto essere conosciuta da altri soggetti, quali gli addetti al C.E.D.
Il funzionario sosteneva inoltre che il suo PC, con la password inserita, veniva lasciato spesso incustodito, e che poteva essere utilizzato anche da un’altra persona.
Secondo la Corte dei Conti, “se ciò non si può certamente escludere in via di fatto”, permane, tuttavia, un “comportamento negligente, inescusabile e gravemente colposo del Dr. xxxx, il quale, per sua espressa ammissione, si allontanava dal proprio ufficio per diverse ore al giorno lasciando il locale aperto ed il p.c. acceso, incustodito e con la parola chiave inserita.”

La "Sentenza n. 1856 del 13 novembre 2003 - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte – Danno patrimoniale arrecato ad ente locale da un funzionario dipendente per collegamenti internet, ripetuti e sistematici, a siti non istituzionali" è consultabile qui.

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