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Con lo spamming si rischia il carcere

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

04/09/2003

Lo ha ricordato il Garante in un provvedimento generale. Le "regole" per l’utilizzo dell’e-mail a fini commerciali.

Con un nuovo provvedimento generale, il Garante per la protezione dei dati personali è tornato sull’argomento spamming, cioè sull’invio di messaggi indesiderati via e-mail.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato i vari aspetti legati all’invio di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del "Codice della privacy” (D.Lgs. 196/2003).

L’Autorità in particolare ha posto in chiara evidenza i profili penali dell’invio di e-mail indesiderate.
Sul fenomeno spamming, l’Autorità nei mesi scorsi aveva effettuato una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l’attività illecita di alcune aziende e persone fisiche.
“Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, - ha precisato un comunicato dell’Autorità - lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte aggressiva e insistente.”

Queste le regole dettate dal Garante per chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti:

1) è necessario il consenso informato del destinatario. Il fatto che gli indirizzi e-mail possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo.
Non si devono utilizzare senza consenso, quindi, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali.

2) il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l’invio dei messaggi;

3)il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati;

4) non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere.;

5) chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall’archivio etc.);

6) chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all’invio di materiale pubblicitario;

7) la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di è contrario (le cosiddette “black list”) non deve comportare oneri per gli interessati.

Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla “multa”, in particolare per omessa informativa all’utente, alla sanzione penale qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno. “E’ prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell’ordinanza amministrativa di ingiunzione.
Ulteriori conseguenze possono riguardare l’eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.”
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