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Codice della privacy: le novita' (1/2)

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

08/07/2003

Dal Garante della privacy una sintesi dei punti rilevanti del testo unico in materia di trattamento dei dati personali.

Come riportato nel n.809 di PuntoSicuro, il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato il testo unico in materia di protezione dei dati personali, denominato “Codice” della privacy.

Il provvedimento riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche innovazioni tenendo conto della direttiva Ue 2002/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche e delle decisioni prese dal Garante in questi ultimi anni.

Il codice entrerà i vigore quasi integralmente il 1 gennaio 2004.
Il Garante, nella newsletter settimanale, ne ha presentato una sintesi che di seguito riportiamo.

“Il Codice è diviso in tre parti: la prima dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori: questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all’Ufficio del Garante.

[…]
Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti del testo […]:

Notificazione. Una delle principali semplificazioni riguarda l’adempimento della notificazione al Garante, ovvero dell’atto con cui l’impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all’Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare.
Mentre con l’originale impianto della legge 675/1996, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel testo unico si rovescia l’impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va effettuata.
La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d’uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori, oppure in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità.
Non solo diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, ma vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all’utilizzo della firma digitale.

Consenso. Il codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. L’area del consenso viene sostanzialmente confermata per ipotesi già esistenti (artt. 11, 12 e 20 della legge 675/1996), con la previsione di alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici (tra le altre, quelle di utilizzo per perseguire un legittimo interesse del titolare con particolare riferimento all’attività dei gruppi bancari e per i trattamenti effettuati da associazioni no profit con riferimento a soci e aderenti).

Informativa. Rimane fermo l’adempimento dell’informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati. Il Garante può, comunque, individuare modalità semplificate in particolare per i servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (call center).

Sanità. In ambito sanitario si semplifica l’informativa da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un’unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all’organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali).
Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali. Viene introdotta la possibilità di non rendere immediatamente identificabili in farmacia gli intestatari di ricette. Per i dati genetici viene previsto il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il Ministro della salute.

Lavoro. Viene confermata l’elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta che dovrà fissare regole per l’informativa ed il consenso anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione del personale) e della ricezione dei curricula. Il Codice affronta anche la questione dei controlli a distanza con la riaffermazione di quanto sancito dall’ articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

(La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata domani).
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