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Censimento a prova di privacy
Il caso e' stato riportato nella newsletter del Garante per la privacy.
Una associazione plurilingue in merito al censimento linguistico che si terra' tra alcuni mesi in Alto Adige, in concomitanza con la rilevazione generale della popolazione, si e' rivolta all'Authority per richiedere se vi fosse incompatibilita' tra le norme che lo regolano e la legge a tutela della riservatezza.
Le modalità di raccolta e di trattamento dei dati oggetto del prossimo censimento etnico trovano attualmente fondamento in alcune disposizioni dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, nel quale, per tutelare le diverse componenti linguistiche presenti nella regione, si prevede che l'appartenenza ai gruppi italiano, tedesco e ladino sia di volta in volta considerata a vari fini (formazione degli organi istituzionali; ripartizione delle risorse della regione; assunzione presso gli uffici pubblici ecc.).
Tra le norme di attuazione di tali disposizioni generali vi e' il d.P.r. 752/96 in materia di proporzione nella composizione degli uffici statali della provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
Questo testo disciplina la raccolta della dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici.
La legge 675/96 considera le informazioni che rivelano l'origine raziale ed etnica sono considerati ''dati sensibili'' e pertanto sottoposti a particolari cautele.
Il Garante ha affermato che non vi è una incompatibilità di fondo tra le attuali norme che regolano il censimento linguistico e la legge sulla riservatezza dei dati personali; tuttavia ''il legislatore potrà valutare l'opportunità di riconsiderare il bilanciamento che le norme esistenti delineano tra l'interesse pubblico sotteso al censimento e il diritto alla riservatezza, allo scopo di dare una più ampia protezione ai dati personali.''
Il Garante ha richiamato le amministrazioni all'obbligo di ''attenersi ai principi sopravvenuti introdotti dalla normativa sulla privacy in materia di trattamento di dati sensibili''.
Prima di tutto l'informativa degli interessati. Nei casi in cui non abbiano già provveduto e se non ci siano disposizioni che stabiliscano diversamente, ''devono informare gli interessati sulle modalità e finalità del trattamento dei dati raccolti, trattare i dati sensibili con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici in modo che i soggetti siano identificabili solo in caso di necessità e adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato''.
Alle amministrazioni e' stato inoltre ricordato l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza per ''ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati, o di accesso e trattamenti non consentiti.''
Riguardo ai i tempi di conservazione dei dati, l'Autorita' ha ribadito che devono essere conservati solo per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
Spettera' poi ai soggetti pubblici il compito di valutare per quanto tempo sia necessario utilizzare i dati raccolti con il censimento dopo che si sia svolto quello successivo, disciplinando tempi, modalità e forme in cui deve avvenire la conservazione dei dati.
Una associazione plurilingue in merito al censimento linguistico che si terra' tra alcuni mesi in Alto Adige, in concomitanza con la rilevazione generale della popolazione, si e' rivolta all'Authority per richiedere se vi fosse incompatibilita' tra le norme che lo regolano e la legge a tutela della riservatezza.
Le modalità di raccolta e di trattamento dei dati oggetto del prossimo censimento etnico trovano attualmente fondamento in alcune disposizioni dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, nel quale, per tutelare le diverse componenti linguistiche presenti nella regione, si prevede che l'appartenenza ai gruppi italiano, tedesco e ladino sia di volta in volta considerata a vari fini (formazione degli organi istituzionali; ripartizione delle risorse della regione; assunzione presso gli uffici pubblici ecc.).
Tra le norme di attuazione di tali disposizioni generali vi e' il d.P.r. 752/96 in materia di proporzione nella composizione degli uffici statali della provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
Questo testo disciplina la raccolta della dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici.
La legge 675/96 considera le informazioni che rivelano l'origine raziale ed etnica sono considerati ''dati sensibili'' e pertanto sottoposti a particolari cautele.
Il Garante ha affermato che non vi è una incompatibilità di fondo tra le attuali norme che regolano il censimento linguistico e la legge sulla riservatezza dei dati personali; tuttavia ''il legislatore potrà valutare l'opportunità di riconsiderare il bilanciamento che le norme esistenti delineano tra l'interesse pubblico sotteso al censimento e il diritto alla riservatezza, allo scopo di dare una più ampia protezione ai dati personali.''
Il Garante ha richiamato le amministrazioni all'obbligo di ''attenersi ai principi sopravvenuti introdotti dalla normativa sulla privacy in materia di trattamento di dati sensibili''.
Prima di tutto l'informativa degli interessati. Nei casi in cui non abbiano già provveduto e se non ci siano disposizioni che stabiliscano diversamente, ''devono informare gli interessati sulle modalità e finalità del trattamento dei dati raccolti, trattare i dati sensibili con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzo di codici in modo che i soggetti siano identificabili solo in caso di necessità e adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato''.
Alle amministrazioni e' stato inoltre ricordato l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza per ''ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati, o di accesso e trattamenti non consentiti.''
Riguardo ai i tempi di conservazione dei dati, l'Autorita' ha ribadito che devono essere conservati solo per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
Spettera' poi ai soggetti pubblici il compito di valutare per quanto tempo sia necessario utilizzare i dati raccolti con il censimento dopo che si sia svolto quello successivo, disciplinando tempi, modalità e forme in cui deve avvenire la conservazione dei dati.
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