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Carta nazionale dei servizi e privacy dei cittadini
Nella Carta nazionale dei servizi (vedi Punto Sicuro n° 776 del 15 maggio 2003), il documento che consentirà ai cittadini l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione, dovranno essere inseriti solo i dati personali indispensabili.
L’introduzione e l’uso nella carta del codice fiscale, poi, dovrà avvenire solo sulla base di precise garanzie, in modo tale da evitare il possibile incrocio indiscriminato di numerose banche dati, anche attraverso ricerche non nominative. Cautele, infine, riguardo all’ ipotesi di creazione di un’imponente banca dati con le informazioni provenienti da tutti i comuni e da tutte le amministrazioni pubbliche.
Questo in sintesi il parere del Garante della Privacy, reso al Ministro per l’innovazione e le tecnologie il cui Ufficio sta redigendo un regolamento per disciplinare caratteristiche e modalità di rilascio della Carta nazionale dei servizi e pubblicato nella newsletter n° 177 del 7 – 13 luglio 2003.
Il Garante osserva, innanzitutto, che l’obiettivo di semplificazione posto a base dell’introduzione della Carta potrà essere meglio raggiunto garantendo al cittadino una trasparenza effettiva e il diritto di acquisire agevolmente una piena consapevolezza sull’uso e la circolazione delle informazioni personali che lo riguardano.
Il documento informatico, una sorta di bancomat al cui interno è racchiuso un microchip, conterrà oltre i dati identificativi della persona (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita), anche il codice fiscale ed alcune informazioni aggiuntive anche per effettuare pagamenti informatici.
Su questo punto, in particolare, il Garante chiede che venga anzitutto chiarito se spetti al cittadino o all’amministrazione pubblica decidere sull’introduzione di dati aggiuntivi.
Per evitare, inoltre, la costituzione di una enorme banca dati, formata da informazioni che le varie amministrazioni potrebbero comunicare al Ministero dell’interno quando rilasciano una carta, tale comunicazione dovrà essere limitata ad numero ristrettissimo di informazioni, idonee ad individuare unicamente dove un determinato cittadino risiede e a permettere agli enti pubblici di rivolgere poi, e solo al comune di residenza, le richieste di informazioni anagrafiche.
Per quanto riguarda il delicato profilo dell’utilizzazione della Carta nazionale dei servizi a fini di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche e ospedaliere a fini di contenimento della spesa pubblica, l’Autorità ha sottolineato la necessità che tale eventuale finalità sia perseguita (con misure che il Garante si è riservato di valutare) nel rispetto del principio di proporzionalità, allo scopo di evitare la costituzione di enormi banche dati contenenti dati sulla salute.
L’introduzione e l’uso nella carta del codice fiscale, poi, dovrà avvenire solo sulla base di precise garanzie, in modo tale da evitare il possibile incrocio indiscriminato di numerose banche dati, anche attraverso ricerche non nominative. Cautele, infine, riguardo all’ ipotesi di creazione di un’imponente banca dati con le informazioni provenienti da tutti i comuni e da tutte le amministrazioni pubbliche.
Questo in sintesi il parere del Garante della Privacy, reso al Ministro per l’innovazione e le tecnologie il cui Ufficio sta redigendo un regolamento per disciplinare caratteristiche e modalità di rilascio della Carta nazionale dei servizi e pubblicato nella newsletter n° 177 del 7 – 13 luglio 2003.
Il Garante osserva, innanzitutto, che l’obiettivo di semplificazione posto a base dell’introduzione della Carta potrà essere meglio raggiunto garantendo al cittadino una trasparenza effettiva e il diritto di acquisire agevolmente una piena consapevolezza sull’uso e la circolazione delle informazioni personali che lo riguardano.
Il documento informatico, una sorta di bancomat al cui interno è racchiuso un microchip, conterrà oltre i dati identificativi della persona (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita), anche il codice fiscale ed alcune informazioni aggiuntive anche per effettuare pagamenti informatici.
Su questo punto, in particolare, il Garante chiede che venga anzitutto chiarito se spetti al cittadino o all’amministrazione pubblica decidere sull’introduzione di dati aggiuntivi.
Per evitare, inoltre, la costituzione di una enorme banca dati, formata da informazioni che le varie amministrazioni potrebbero comunicare al Ministero dell’interno quando rilasciano una carta, tale comunicazione dovrà essere limitata ad numero ristrettissimo di informazioni, idonee ad individuare unicamente dove un determinato cittadino risiede e a permettere agli enti pubblici di rivolgere poi, e solo al comune di residenza, le richieste di informazioni anagrafiche.
Per quanto riguarda il delicato profilo dell’utilizzazione della Carta nazionale dei servizi a fini di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche e ospedaliere a fini di contenimento della spesa pubblica, l’Autorità ha sottolineato la necessità che tale eventuale finalità sia perseguita (con misure che il Garante si è riservato di valutare) nel rispetto del principio di proporzionalità, allo scopo di evitare la costituzione di enormi banche dati contenenti dati sulla salute.
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