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Canone TV e privacy

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

28/01/2002

Il Garante affronta il delicato tema degli ''accordi'' tra RAI e i rivenditori di televisori al fine di individuare chi non paga il canone...

''La Rai e l'Agenzia delle entrate non possono raccogliere e trattare dati personali concludendo accordi con rivenditori di apparecchi televisivi e noleggiatori di videocassette che prevedono rimborsi spese e premi per la cessione di dati. Se per rendere più efficace la lotta all'evasione del canone si ritiene necessaria la collaborazione dei rivenditori, questa dovrà essere prevista da una specifica normativa conforme anche alla legge sulla privacy, con iniziative riservate al Parlamento e al Governo e non alla società concessionaria.''

A questa conclusione e' giunta l'Autorità Garante della protezione dei dati personali al termine di una complessa istruttoria avviata nel febbraio 2001 e sollecitata anche da alcuni organi di informazione e associazioni di consumatori.

Il caso e' stato illustrato nella newsletter settimanale del Garante.

La Rai, ritenendo di muoversi nell'ambito della convenzione stipulata nel 1988, che prevede la possibilità di svolgere, per conto dell'Agenzia delle entrate- S.A.T. (Sportello abbonamenti TV), una attività di recupero dell'evasione del canone, aveva avviato da qualche tempo un sistema di raccolta dati.

La Rai inviava una proposta di collaborazione ai rivenditori per la comunicazione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi televisivi.
Gli esercenti che aderivano all'iniziativa avrebbero dovuto comunicare i dati relativi a persone destinatarie di un'idonea informativa prevista dalla legge sulla privacy (con particolare riguardo al fatto che i dati vengono comunicati alla concessionaria per gli adempimenti connessi alla detenzione di apparecchi televisivi), e consenzienti (consenso da documentare per scritto su un modello suggerito dalla Rai).

Alle persone che non risultavano abbonate veniva inviata una comunicazione con l'invito a regolarizzare la propria posizione, mentre non venivano conservati i dati dei titolari di abbonamento o appartenenti ad un nucleo familiare in cui vi sia un altro componente già abbonato.
Ai rivenditori spetta un "rimborso spese" o "premio", che la Rai si impegna a corrispondere per la loro collaborazione (70.000 lire per ogni nuovo abbonamento attivato entro 180 giorni dalla spedizione della cartolina di segnalazione e 2000 lire per ogni nominativo che entro un anno dalla data di segnalazione non abbia attivato l'abbonamento).

Le stesse modalità sono state adottate nei confronti di fabbricanti, importatori di apparecchi televisivi, centri di assistenza ed esercizi di videonoleggio.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità Garante ha rilevato che la normativa vigente (legge n. 489 del 1994) ha soppresso gli obblighi dei rivenditori di inviare le informazioni sugli acquirenti dei televisori alla Rai, ritenendoli adempimenti superflui. E' così venuto meno il fondamento normativo che obbligava i rivenditori alla raccolta e al successivi invio dei dati alla Rai.

Rai e Agenzie delle entrate devono cessare le operazioni di raccolta in corso dei dati relativi ai clienti di imprese e società di rivendita, fabbricazione e importazione di apparecchi televisivi e di vendita o noleggio di videocassette e di astenersi da ogni ulteriore trattamento dei dati in quanto tali trattamenti di dati non sono conformi a quanto disposto dalla legge sulla privacy per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici.

Infine l'Autorità Garante fara' ulteriori accertamenti per valutare se i modelli utilizzati dai rivenditori rispondano alle caratteristiche richieste dalla legge sulla privacy per quanto concerne l'informativa.



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