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Calligrafia e...accesso ai dati personali
Se il paziente di una struttura sanitaria richiede referti o diagnosi che sono redatti a mano dal medico, questi devono essere forniti in modo da essere agevolmente comprensibili.
Chiarezza della grafia e intelligibilita' dei documenti sono necessari per permettere il pieno esercizio del diritto di accedere ai propri dati personali.
Questo ha stabilito il Garante per la privacy nell'ambito di una decisione riguardo al ricorso presentato da un cittadino nei confronti di un ospedale che, non potendo fornire copia di un esame ecografico realizzato con tecnologie tali da non consentire la riproduzione delle immagini, aveva fatto osservare che i dati richiesti dal paziente potevano essere comunque desunti dal certificato relativo agli esiti dell'esame.
Il certificato dell'ecografia era pero' in parte illeggibile, il Garante ha quindi invitato l'ospedale a facilitarne la consultazione e ha suggerito, a titolo di esempio, di riprodurne il contenuto in forma dattiloscritta.
In alternativa l'Autorita' ha rilevato che l'accesso ai propri dati personali da parte del paziente poteva essere comunque soddisfatto anche attraverso la visione diretta dei fotogrammi originali dell'esame ecografico, vista l'impossibilità tecnica di riprodurli.
Trattandosi, in questo caso, di dati personali riguardanti lo stato di salute del paziente, il Garante ha sottolineato che la loro consultazione deve avvenire per il tramite di un medico designato dall'interessato o dallo stesso ospedale.
Chiarezza della grafia e intelligibilita' dei documenti sono necessari per permettere il pieno esercizio del diritto di accedere ai propri dati personali.
Questo ha stabilito il Garante per la privacy nell'ambito di una decisione riguardo al ricorso presentato da un cittadino nei confronti di un ospedale che, non potendo fornire copia di un esame ecografico realizzato con tecnologie tali da non consentire la riproduzione delle immagini, aveva fatto osservare che i dati richiesti dal paziente potevano essere comunque desunti dal certificato relativo agli esiti dell'esame.
Il certificato dell'ecografia era pero' in parte illeggibile, il Garante ha quindi invitato l'ospedale a facilitarne la consultazione e ha suggerito, a titolo di esempio, di riprodurne il contenuto in forma dattiloscritta.
In alternativa l'Autorita' ha rilevato che l'accesso ai propri dati personali da parte del paziente poteva essere comunque soddisfatto anche attraverso la visione diretta dei fotogrammi originali dell'esame ecografico, vista l'impossibilità tecnica di riprodurli.
Trattandosi, in questo caso, di dati personali riguardanti lo stato di salute del paziente, il Garante ha sottolineato che la loro consultazione deve avvenire per il tramite di un medico designato dall'interessato o dallo stesso ospedale.
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