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Banca dati del DNA nel mirino del Garante della privacy
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Niente raccolte generalizzate per la banca dati Dna, che deve avere solo finalità di identificazione delle persone e non deve contenere campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche).
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Di seguito gli aspetti essenziali individuati dal Garante.
Modalità di conservazione
Considerata la particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che riguardano peraltro non soltanto l’individuo, ma il suo intero gruppo biologico, nella banca dati non devono essere conservati campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Devono essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l’interessato.
Accesso ai dati
Gli operatori che possono accedere ai dati devono essere individuati con modalità selettive e solo in rapporto ad attività investigative previste o disposte per legge.
Misure di sicurezza a protezione dei dati
deve essere assicurato un elevato livello di sicurezza e qualità dei dati tale da consentire il tracciamento di ogni accesso e lo svolgimento periodico di adeguate procedure di controllo.
Diritti degli interessati
Occorrono specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le persone i cui dati sono conservati possano esercitare i diritti loro riconosciuti dal Codice privacy: accesso, aggiornamento, eventuale cancellazione dei dati.
Proporzionalità della raccolta
Massima attenzione deve essere adottata rispetto all’ambito della raccolta dei dati e ai motivi che la giustificano. “L’istituzione di una banca dati a livello nazionale - afferma il Garante - non impone necessariamente l’introduzione di un prelievo obbligatorio del Dna poiché un tale archivio può utilmente essere composto da dati raccolti nell’ambito di procedimenti penali, già molto numerosi. Tuttavia, nel caso in cui il Parlamento ritenesse di dover prevedere un prelievo obbligatorio per alcune categorie di soggetti (fermati, arrestati, indagati, imputati o condannati) occorre individuare in maniera proporzionata i soggetti interessati e i relativi reati, i quali non potrebbero che essere definiti sulla base della loro gravità.”
Compiti di vigilanza del garante della privacy
Il Garante “concorda sull’utilità di specifiche previsioni che confermino i compiti di vigilanza e controllo dell’Autorità anche con riferimento ad un eventuale rapporto periodico al Parlamento.”
Niente raccolte generalizzate per la banca dati Dna, che deve avere solo finalità di identificazione delle persone e non deve contenere campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche).
Le indicazioni sono state fornite dal Garante della privacy in una segnalazione inviata al Parlamento e al Governo in relazione alle iniziative legislative per la creazione di una banca dati del Dna a fini di sicurezza e giustizia.
Nel documento il Garante ha individuato gli aspetti per i quali l’Autorità ritiene opportuno un intervento normativo e indica le garanzie da assicurare alle persone.
Secondo il Garante benché sia urgente disciplinare organicamente la materia e potenziare le tecniche di indagine, vi sono tuttavia “rilevanti effetti sui diritti e le libertà fondamentali delle persone che vanno tutelati con pari efficacia”.
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Di seguito gli aspetti essenziali individuati dal Garante.
Finalità
La banca dati DNA dovrebbe avere esclusive finalità specifiche di identificazione delle persone. I profili Dna non devono essere duplicati in altre banche dati di singole forze di polizia.
La banca dati DNA dovrebbe avere esclusive finalità specifiche di identificazione delle persone. I profili Dna non devono essere duplicati in altre banche dati di singole forze di polizia.
Modalità di conservazione
Considerata la particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che riguardano peraltro non soltanto l’individuo, ma il suo intero gruppo biologico, nella banca dati non devono essere conservati campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Devono essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l’interessato.
Accesso ai dati
Gli operatori che possono accedere ai dati devono essere individuati con modalità selettive e solo in rapporto ad attività investigative previste o disposte per legge.
Misure di sicurezza a protezione dei dati
deve essere assicurato un elevato livello di sicurezza e qualità dei dati tale da consentire il tracciamento di ogni accesso e lo svolgimento periodico di adeguate procedure di controllo.
Diritti degli interessati
Occorrono specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le persone i cui dati sono conservati possano esercitare i diritti loro riconosciuti dal Codice privacy: accesso, aggiornamento, eventuale cancellazione dei dati.
Proporzionalità della raccolta
Massima attenzione deve essere adottata rispetto all’ambito della raccolta dei dati e ai motivi che la giustificano. “L’istituzione di una banca dati a livello nazionale - afferma il Garante - non impone necessariamente l’introduzione di un prelievo obbligatorio del Dna poiché un tale archivio può utilmente essere composto da dati raccolti nell’ambito di procedimenti penali, già molto numerosi. Tuttavia, nel caso in cui il Parlamento ritenesse di dover prevedere un prelievo obbligatorio per alcune categorie di soggetti (fermati, arrestati, indagati, imputati o condannati) occorre individuare in maniera proporzionata i soggetti interessati e i relativi reati, i quali non potrebbero che essere definiti sulla base della loro gravità.”
Compiti di vigilanza del garante della privacy
Il Garante “concorda sull’utilità di specifiche previsioni che confermino i compiti di vigilanza e controllo dell’Autorità anche con riferimento ad un eventuale rapporto periodico al Parlamento.”
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