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Assicurazioni e privacy
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Cambiano le modalità con le quali le assicurazioni informeranno i clienti sull’utilizzo dei dati personali, al fine di raggiungere una semplificazione degli adempimenti per le compagnie assicuratrici e nel contempo maggiori garanzie per gli utenti.
La nuova procedura, autorizzata dal Garante della privacy, tiene conto della “catena assicurativa” che coinvolge soggetti (ad esempio, co-assicuratori e riassicuratori) che trattano i dati in relazione al medesimo rischio assicurato.
L’assicurazione che stipula il contratto dovrà continuare a far conoscere al cliente l’uso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati, ma potrà farlo anche per conto di altri soggetti della “catena assicurativa”.
Questi ultimi trattano infatti diverse informazioni relative al contraente raccolte presso l’assicurazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno reali contatti con l’assicurato. L’obiettivo è di evitare che analoghe informazioni siano fornite in modo frammentario e ripetuto da più soggetti.
Per avvalersi delle procedure semplificate le assicurazioni dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante.
Le assicurazioni dovranno specificare anche gli altri soggetti della “catena assicurativa” che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato. Un elenco aggiornato di questi soggetti individuati nell’informativa deve essere comunque reso disponibile, sul sito web della compagnia assicuratrice anche per rendere più agevole l’esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati. Nell’informativa le compagnie dovranno indicare, inoltre, ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo (es. marketing).
L’Autorità, dalle pagine della sua newsletter, ha ricordato che gran parte dei trattamenti possono essere effettuati nell’ambito della “catena assicurativa” senza consenso degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o dare esecuzione ad un contratto).
Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il consenso, le società devono evitare formulazioni generiche. Uno specifico consenso, ad esempio, deve essere richiesto per i dati utilizzati a fini di marketing.
Per poter utilizzare i dati sensibili (in particolare, i dati idonei a rilevare le condizioni sulla salute) le società assicuratrici devono ottenere il consenso scritto dei clienti.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Cambiano le modalità con le quali le assicurazioni informeranno i clienti sull’utilizzo dei dati personali, al fine di raggiungere una semplificazione degli adempimenti per le compagnie assicuratrici e nel contempo maggiori garanzie per gli utenti.
La nuova procedura, autorizzata dal Garante della privacy, tiene conto della “catena assicurativa” che coinvolge soggetti (ad esempio, co-assicuratori e riassicuratori) che trattano i dati in relazione al medesimo rischio assicurato.
L’assicurazione che stipula il contratto dovrà continuare a far conoscere al cliente l’uso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati, ma potrà farlo anche per conto di altri soggetti della “catena assicurativa”.
Questi ultimi trattano infatti diverse informazioni relative al contraente raccolte presso l’assicurazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno reali contatti con l’assicurato. L’obiettivo è di evitare che analoghe informazioni siano fornite in modo frammentario e ripetuto da più soggetti.
Per avvalersi delle procedure semplificate le assicurazioni dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante.
Le assicurazioni dovranno specificare anche gli altri soggetti della “catena assicurativa” che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato. Un elenco aggiornato di questi soggetti individuati nell’informativa deve essere comunque reso disponibile, sul sito web della compagnia assicuratrice anche per rendere più agevole l’esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati. Nell’informativa le compagnie dovranno indicare, inoltre, ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo (es. marketing).
L’Autorità, dalle pagine della sua newsletter, ha ricordato che gran parte dei trattamenti possono essere effettuati nell’ambito della “catena assicurativa” senza consenso degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o dare esecuzione ad un contratto).
Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il consenso, le società devono evitare formulazioni generiche. Uno specifico consenso, ad esempio, deve essere richiesto per i dati utilizzati a fini di marketing.
Per poter utilizzare i dati sensibili (in particolare, i dati idonei a rilevare le condizioni sulla salute) le società assicuratrici devono ottenere il consenso scritto dei clienti.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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