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Accesso ai dati personali e riconoscimento

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Privacy

10/10/2003

Non è sempre necessario esibire il documento di identità...

Si può chiedere di accedere ai propri dati personali senza bisogno di esibire un documento di riconoscimento, se chi detiene i dati ha la possibilità di accertare l’identità dell’interessato attraverso la conoscenza personale o altri concreti elementi.

Il principio è stato ribadito dal Garante per il trattamento dei dati personali affrontando il ricorso di un cittadino nei confronti di una agenzia assicurativa.

Il caso è stato illustrato nella newsletter del Garante.
Il cittadino lamentava da parte della sua agenzia di assicurazione di non aver ottenuto riscontro a due istanze con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti ai premi assicurativi corrisposti in relazione a due polizze a lui intestate.

Invitata dal Garante a fornire chiarimenti, la società asseriva di non aver soddisfatto le richieste del cliente poiché l’interessato non aveva dimostrato la propria identità allegando copia del documento di riconoscimento, né il legale dello stesso aveva allegato, neanche successivamente, copia della procura o della delega rilasciata dall’interessato.
Comunicava di aver comunque ottemperato alla richiesta chiedendo quindi la compensazione delle spese del procedimento.

L’Autorità non ha considerato corretto il rilievo dell’agenzia di assicurazione ed ha invece accolto il ricorso del cittadino.

Queste le motivazioni. “L’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa infatti che l’interessato “deve dimostrare la propria identità anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento”.
L’esibizione di un documento di riconoscimento, dunque, è solo una delle possibili modalità di dimostrazione dell’identità personale, peraltro né esclusiva, né obbligatoria, essendo sufficiente appurare l’identità personale dell’interessato anche attraverso altre adeguate circostanze quale la conoscenza personale o altri concreti ed effettivi elementi risultanti al titolare come, ad esempio, quelli che emergevano, nel caso specifico, del rapporto epistolare che era intercorso tra le parti prima che il caso fosse sollevato davanti l’Autorità.”

Alla società di assicurazione, avendo in ogni caso provveduto a soddisfare adeguatamente alle richieste dell’interessato, sono state pertanto imputate solo parte delle spese del procedimento.
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