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Abbandonare l'equazione ''piu' sicurezza meno privacy''
Un approccio equilibrato alla lotta al terrorismo per far sì che il diritto alla sicurezza e il diritto alla privacy coesistano in maniera equilibrata.
Questo e' quanto richiedono i Garanti europei per la privacy in un documento (Parere 10/2001) approvato lo scorso dicembre e del quale e' stata fornita una sintesi nella newsletter settimanale dell'Autorita' italiana.
Il Gruppo ha sottolineato come gli attacchi terroristici dello scorso settembre abbiano reso necessaria la messa a punto di misure antiterrorismo; tuttavia la lotta al terrorismo 'non deve e non può ridurre il livello di tutela dei diritti fondamentali che caratterizza ogni società democratica.'
E la protezione dei dati personali e' uno di questi diritti, come riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
I Garanti hanno rilevato che alcune delle iniziative legislative e di altra natura approvate o in discussione a livello comunitario e nazionale hanno un ambito di applicazione molto più ampio della sola lotta contro il terrorismo.
Come esempio viene citata la proliferazione di strumenti per il riconoscimento dell'identità, anche attraverso dispositivi biometrici, o la previsione dei reati di 'criminalità informatica', la cui definizione - a giudizio del Gruppo - è molto ampia e lascia spazio a interpretazioni non rispettose del principio di legalità.
E' segnalato inoltre un potenziamento, da parte di alcuni Stati, delle misure di indagine, prevenzione e repressione, quali, ad esempio, intercettazioni telefoniche, conservazione generalizzata e a priori di tutti i dati di traffico raccolti dai fornitori di servizi di telecomunicazione, sorveglianza 'in tempo reale' dei cittadini.
I Garanti per la protezione dei dati personali hanno individuato cinque condizioni fondamentali che devono essere rispettate nella messa a punto delle misure antiterrorismo:
1) tenere conto dell'impatto nel lungo periodo delle misure e delle iniziative adottate, soprattutto in considerazione del fatto che il terrorismo non è un fenomeno nuovo né temporaneo;
2) rispettare il principio di proporzionalità, in base al quale le misure limitative della privacy individuale devono essere indispensabili: non può trattarsi, dunque, di misure semplicemente 'utili' o 'opportune';
3) aprire un dibattito, il più ampio possibile, sulle iniziative finalizzate a combattere il terrorismo, per valutarne tutte le conseguenze in termini di diritti e libertà fondamentali;
4) respingere l'equazione lotta al terrorismo = lotta alla criminalità in genere, limitando le misure invasive della privacy a quelle effettivamente necessarie;
5) evitare norme oscure o incomplete, prevedendo misure legislative dettagliate per quanto riguarda circostanze, ambiti e modalità di applicazione delle disposizioni che comportino limitazioni della privacy individuale.
Il Gruppo dei Garanti europei ha sottolineato, infine, che non è fondato vedere nella tutela dei dati personali un ostacolo alla lotta efficace contro le attività terroristiche. Come già ricordato, le direttive in materia e la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'UE contengono le deroghe necessarie a consentire interventi contro la criminalità, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il testo completo del Parere 10/2001è disponibile (in lingua inglese) sul sito dell'Unione Europea.
Il testo della newsletter del Garante italiano per la protezione dei dati personali e' consultabile sul sito dell'Autorità.
Questo e' quanto richiedono i Garanti europei per la privacy in un documento (Parere 10/2001) approvato lo scorso dicembre e del quale e' stata fornita una sintesi nella newsletter settimanale dell'Autorita' italiana.
Il Gruppo ha sottolineato come gli attacchi terroristici dello scorso settembre abbiano reso necessaria la messa a punto di misure antiterrorismo; tuttavia la lotta al terrorismo 'non deve e non può ridurre il livello di tutela dei diritti fondamentali che caratterizza ogni società democratica.'
E la protezione dei dati personali e' uno di questi diritti, come riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
I Garanti hanno rilevato che alcune delle iniziative legislative e di altra natura approvate o in discussione a livello comunitario e nazionale hanno un ambito di applicazione molto più ampio della sola lotta contro il terrorismo.
Come esempio viene citata la proliferazione di strumenti per il riconoscimento dell'identità, anche attraverso dispositivi biometrici, o la previsione dei reati di 'criminalità informatica', la cui definizione - a giudizio del Gruppo - è molto ampia e lascia spazio a interpretazioni non rispettose del principio di legalità.
E' segnalato inoltre un potenziamento, da parte di alcuni Stati, delle misure di indagine, prevenzione e repressione, quali, ad esempio, intercettazioni telefoniche, conservazione generalizzata e a priori di tutti i dati di traffico raccolti dai fornitori di servizi di telecomunicazione, sorveglianza 'in tempo reale' dei cittadini.
I Garanti per la protezione dei dati personali hanno individuato cinque condizioni fondamentali che devono essere rispettate nella messa a punto delle misure antiterrorismo:
1) tenere conto dell'impatto nel lungo periodo delle misure e delle iniziative adottate, soprattutto in considerazione del fatto che il terrorismo non è un fenomeno nuovo né temporaneo;
2) rispettare il principio di proporzionalità, in base al quale le misure limitative della privacy individuale devono essere indispensabili: non può trattarsi, dunque, di misure semplicemente 'utili' o 'opportune';
3) aprire un dibattito, il più ampio possibile, sulle iniziative finalizzate a combattere il terrorismo, per valutarne tutte le conseguenze in termini di diritti e libertà fondamentali;
4) respingere l'equazione lotta al terrorismo = lotta alla criminalità in genere, limitando le misure invasive della privacy a quelle effettivamente necessarie;
5) evitare norme oscure o incomplete, prevedendo misure legislative dettagliate per quanto riguarda circostanze, ambiti e modalità di applicazione delle disposizioni che comportino limitazioni della privacy individuale.
Il Gruppo dei Garanti europei ha sottolineato, infine, che non è fondato vedere nella tutela dei dati personali un ostacolo alla lotta efficace contro le attività terroristiche. Come già ricordato, le direttive in materia e la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'UE contengono le deroghe necessarie a consentire interventi contro la criminalità, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il testo completo del Parere 10/2001è disponibile (in lingua inglese) sul sito dell'Unione Europea.
Il testo della newsletter del Garante italiano per la protezione dei dati personali e' consultabile sul sito dell'Autorità.
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