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"709" e verifica degli addebiti nella bolletta telefonica
Anche il Garante per la protezione dei dati personali affronta, in merito all’accesso ai dati delle bollette telefoniche, la questione degli ormai famosi numeri a “709” a tariffazione speciale, che alcuni siti utilizzano all’insaputa degli utenti che si trovano poi bollette “gonfiate”.
Nell’ultima newsletter dell’Autorità, il Garante ha riaffermato il principio di trasparenza, chiarendo che “la legge sulla privacy non pone ostacoli agli utenti telefonici che, in caso di contestazione, chiedono di conoscere nel dettaglio e agevolmente i numeri di telefono chiamati, compresi quelli a tariffazione speciale, come ad esempio quelli che iniziano con “709”.”
Fermo restando, infatti, l’obbligo previsto dalla normativa (decreto legislativo. n.171/1998) di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni, gli abbonati hanno comunque due possibilità di ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contattate.
La prima quando abbia necessità di verificare l’esattezza e la legittimità di determinati addebiti o di contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate.
La seconda quando intenda esercitare i diritti di accesso ai propri dati riconosciuti dalla legge sulla privacy (art. 13 Legge 675/1996).
“In quest’ultimo caso - precisa il Garante- l’abbonato non è tenuto a fornire alcuna particolare motivazione per richiedere “in chiaro” i numeri chiamati e può rivolgersi al gestore telefonico con una procedura informale.”
Nell’ultima newsletter dell’Autorità, il Garante ha riaffermato il principio di trasparenza, chiarendo che “la legge sulla privacy non pone ostacoli agli utenti telefonici che, in caso di contestazione, chiedono di conoscere nel dettaglio e agevolmente i numeri di telefono chiamati, compresi quelli a tariffazione speciale, come ad esempio quelli che iniziano con “709”.”
Fermo restando, infatti, l’obbligo previsto dalla normativa (decreto legislativo. n.171/1998) di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni, gli abbonati hanno comunque due possibilità di ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contattate.
La prima quando abbia necessità di verificare l’esattezza e la legittimità di determinati addebiti o di contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate.
La seconda quando intenda esercitare i diritti di accesso ai propri dati riconosciuti dalla legge sulla privacy (art. 13 Legge 675/1996).
“In quest’ultimo caso - precisa il Garante- l’abbonato non è tenuto a fornire alcuna particolare motivazione per richiedere “in chiaro” i numeri chiamati e può rivolgersi al gestore telefonico con una procedura informale.”
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