Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Rilevatori di fumo e/o calore e certificazioni
Una recente circolare emessa dal Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) ha inteso chiarire i dubbi, espressi in numerosi quesiti che richiedevano di quale tipo di certificazione debbano essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La circolare chiarisce innanzitutto il contesto legislativo. “In relazione a quanto disposto con la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale 4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, in considerazione della recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 e dell’inizio del periodo di coesistenza con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1 aprile 2003, si fa presente quanto segue:
1. i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R. 21.4.1993, n.246), possono essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1 aprile c.a., per l’uso conforme alla loro destinazione;
2. i decreti interministeriali di cui all’art.6 commi 3 e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle Autorità italiane relative al periodo di coesistenza, al termine del quale potranno essere commercializzati unicamente prodotti marcati CE.”
La circolare chiarisce poi i tipi di rilevatori che, oltre a quelli del punto 1, possono essere installati fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali.
“Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998 all. II punto 3.2. in materia di documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativamente agli impianti di rivelazione d’incendio, si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali, possano essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per l’uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme a queste equivalenti, emesso da organismi/laboratori di prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo. Restano ovviamente validi i certificati rilasciati dall’ex Centro Studi Esperienze Antincendio.”
La circolare chiarisce innanzitutto il contesto legislativo. “In relazione a quanto disposto con la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale 4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, in considerazione della recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 e dell’inizio del periodo di coesistenza con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1 aprile 2003, si fa presente quanto segue:
1. i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R. 21.4.1993, n.246), possono essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1 aprile c.a., per l’uso conforme alla loro destinazione;
2. i decreti interministeriali di cui all’art.6 commi 3 e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle Autorità italiane relative al periodo di coesistenza, al termine del quale potranno essere commercializzati unicamente prodotti marcati CE.”
La circolare chiarisce poi i tipi di rilevatori che, oltre a quelli del punto 1, possono essere installati fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali.
“Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998 all. II punto 3.2. in materia di documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativamente agli impianti di rivelazione d’incendio, si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali, possano essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per l’uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme a queste equivalenti, emesso da organismi/laboratori di prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo. Restano ovviamente validi i certificati rilasciati dall’ex Centro Studi Esperienze Antincendio.”
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.