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Prevenzione incendi negli edifici scolastici

Prevenzione incendi negli edifici scolastici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

03/04/2018

Indicazioni per l’applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. Il Decreto 21 marzo 2018.

Il Ministero dell'Interno con Decreto 21 marzo 2018 ha dato indicazioni per l’applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido:

  

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma  restando  l'integrale  osservanza  del  decreto  del  Ministro dell'interno 26  agosto  1992,  le  attività  di  adeguamento  degli edifici e dei locali adibiti a scuole di  qualsiasi  tipo,  ordine  e grado, potranno essere realizzate secondo  le  seguenti  indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale,  che  fissano  livelli  di priorità programmatica:

  livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

  livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

  livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

 

 2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

 

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Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

  livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

  livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3  limitatamente al  comma  1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

  livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art.  6, lettera a) del citato decreto.

 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

 

 

Ministero dell'Interno - Decreto 21 marzo 2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.



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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
03/04/2018 (10:49:25)
Qualcuno mi spiega, praticamente cosa significa ? Grazie
Rispondi Autore: Emanuele Rizzato - quadrato - likes: 0
05/04/2018 (11:30:03)
Significa che il nostro legislatore, sta diventando sempre più bravo con i "rimandi pagina"; C'è stata un'evoluzione in 10 anni che mi lascia sbalordito in tal senso.
Quindi noi tecnici dobbiamo leggerci trentordici capitoli, di dicciatredici decreti per poter dare un senso logico e grammaticale a quello che ho letto qui.
Bisogna comunque stare attenti a non sbagliare articolo o capoverso, magari provo a fare un copia incolla in sostituzione dei "rimandi" in modo da avere 4 paginette leggibili. invece che una e scritta COSI' !
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
05/04/2018 (12:03:57)
...ok ho capito ! Grazie.
E' tutto spiegato nell'ottungesimo articolo capoverso ZZ
Rispondi Autore: Emanuele Rizzato - quadrato - likes: 0
06/04/2018 (11:32:53)
Mi sono permesso di riscrivere l’articolo ricopiando alcuni commenti (tra parentesi) e riportando i titoletti aggiustati dei capoversi delle diverse norme citate, ovviamente questo documento è un mio rifacimento e può contenere errori grossolani, tutte le parti messe da me sono in MAIUSCOLO. Buona lettura:

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare GLI OBBLIGHI DI SCIA PER C.P.I. AI V.V.F. CON RELATIVI CONTROLLI DA PARTE DEGLI STESSI, e Ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno CONTENENTE LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA DEL 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a):
L’IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA DEVE ALIMENTARE LE SEGUENTI UTILIZZAZIONI, STRETTAMENTE CONNESSE CON LA SICUREZZA DELLE PERSONE:
A) ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, COMPRESA QUELLA INDICANTE I PASSAGGI, LE USCITE ED I PERCORSI DELLE VIE DI ESODO CHE GARANTISCA UN LIVELLO DI ILLUMINAZIONE NON INFERIORE A 5 LUX;
B) IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E/O IMPIANTO DI ALLARME
8. SISTEMI DI ALLARME
9.2. ESTINTORI.
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA
12. NORME DI ESERCIZIO (PIANO DI EMERGENZA VIE DI FUGA ECC)

livello di priorità b):
disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
6.1. SPAZI PER ESERCITAZIONI.
6.2. SPAZI PER DEPOSITI.
6.4. SPAZI PER L’INFORMAZIONE E LE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE.
6.6. SPAZI PER SERVIZI LOGISTICI.

6.6.1. MENSE.
9.3. IMPIANTI FISSI DI RIVELAZIONE E/O DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.
(QUINDI PRESUMO CHE LA RIVELAZIONE E LO SPEGNIMENTO INCENDIO E LA MESSA A NORMA DELLE MENSE VENGA DOPO IN ORDINE)

livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
DM 26.08 1992 NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA


2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche PER PRESENTARE LA SCIA PER C.P.I. AI V.V.F. così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni DEI TRE LIVELLI DI PRIORITA’ A, B, C.

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare GLI OBBLIGHI DI SCIA PER C.P.I. AI V.V.F. CON RELATIVI CONTROLLI DA PARTE DEGLI STESSI, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CON TERMINI DI TEMPO PREVISTI (DI 2 O 5 ANNI) PER le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a):
disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

OVVERO DEVONO ESSERCI:
6.3.1ABALIMENTAZIONE DI SICUREZZA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI ALLARME
6.4 ILLMUNIAZIONE DI SICUREZZA
7.2 ESTINTORI
9 SISTEMI DI ALLARME (OTTICOACUSTICI)
10 SEGNALETICA DI SICUREZZA
11 PIANO DI EMERGENZA
12 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ANTINCENDIO DEL PERSONALE.
IL TUTTO E’ RIPORTATO NELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO.

livello di priorità b):
disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
OVVERO DEVONO ESSERCI:
6.1 IMPIANTI ELETTRICI A NORMA (CHE NON INNESCHINO INCENDI),
6.2 IMPIANTI ELETTRICI DOTATI DI INTERRUTTORE GENERALE FACILMENTE RAGGIUNGIBILE
6.3.1.C IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO CON ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA

IL TUTTO E’ RIPORTATO NELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO.

livello di priorità c): restanti disposizioni DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 16 LUGLIO 2014; OVVERO LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO.

Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Restano ferme le disposizioni di cui AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, (E QUESTO VUOL DIRE TUTTO O NIENTE)

Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
06/04/2018 (19:18:37)
Si grazie...ma nel DM c'è scritto: 1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi..... e Ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno...quindi io leggo:
se se già "a norma"...le attività di adeguamento....

Ma se io sono già "a norma"...cos'altro devo fare ?
Rispondi Autore: Arturo Micelotta - likes: 0
14/11/2018 (10:12:15)
Quello che si deve fare, in base alle disponibilità economiche:

1) eliminare i pericoli gravi ed imminenti
2) intervenire per mantenere le condizioni igienico-sanitarie minime
3) Intervenire per ridurre i costi manutentivi
4) Proporre una modifica della leggi in modo da legare gli investimenti all'effettiva riduzione del rapporto incidenti/costi intervento


Il problema è che le normative sono scritte in conflitto d'interesse dai produttori di sicurezza e dai tecnici che lavorano di sicurezza;

Bisogna valutare in spesa ordinaria i costi per la sicurezza e vedere se i cittadini sono d'accordo (senza interventi terroristici per cavalcare l'emotività da incidenti rari o dolosi) ad un aumento delle tasse per ridurre la probabilità di danni; il rischio 0 non esiste e per questo bisogna giungere ad una definizione di rischio accettabile oltre il quale non si ha più l'obbligo di investire risorse.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

Art.119 della Costituzione
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

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