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Nuove procedure di prevenzione incendi per alcune attività

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

09/01/2013

Disponibile online la circolare prot. n. 15909 del 18 dicembre 2012 che coordina le procedure di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 con il procedimento di cui al DLgs 624/1996.

È disponibile online la circolare prot. n. 15909 del 18 dicembre 2012 che coordina le procedure di prevenzione incendi ex DPR 151/2011 per le attività indicate al n.7 dell'Allegato I con il procedimento di cui al DLgs 624/1996.
 
“1. ATTIVITA, NUOVE: ESAME PROGETTO
Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del D.Lgs.624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve dall'U.N.M.I.G, il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del DLgs 624/1996, e con gli effetti dell'art. 3 del D.P.R.151/2011, il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l'U.N.M.I.G.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R.1511201 l, e trasmette il proprio
parere all'U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs.624/1996.
 

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2. ATTIVITA' NUOVE: SOPRALLUOGO
Ad ultimazione dei lavori e prima dell'esercizio il titolare presenta all'U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs.624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell'art.4 del D.P.R.151/2011.
Il Comando riceve dall'U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.
Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R.151/11 e del D.Lgs.624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.
 
3. ATTIVITA'ESISTENTI
Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs .624/1996, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell'art.1 I del D.P.R.15ll20l l e s.m.i..
Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l'attività siano state completate le procedure
(esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A. di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente all' U.N.M.I.G.
 
In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell'attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all'art.4, comma 3 del D.P.R.151/11.
Nel caso in cui l'attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs.624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt.3 e 4 del D.P.R.151/2011.”
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: calderone santino maurizio - likes: 0
09/01/2013 (10:28:26)
mi piacerebbe fare questo corso,ho alcune esperienze,xche' faccio parte da un'anno di una associazione della protezione civile,occupandoci dalle emergenze,dai soccorsi fino alle manifestazioni

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