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Sicurezza antincendio: come gestire controlli e manutenzione degli impianti
Roma, 10 Giu – Nella strategia antincendio, che il Codice di prevenzione Incendi definisce come la “combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio”, sono molti gli aspetti rilevanti di cui tener conto.
Quando si parla di strategia antincendio si fa riferimento, oltre alle varie misure antincendio, anche alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, alla segnaletica di sicurezza, ai piani di emergenza e ai controlli e alla manutenzione.
Per raccogliere utili indicazioni su questi aspetti ci siamo già soffermati, nei mesi scorsi, sui contenuti della “Dispensa per corsi 2-FOR - Corsi di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)” che è allegata, con altre due dispense, alla nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022, con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021.
La dispensa - predisposta “quale supporto didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione 2-FOR per gli addetti antincendio” – ci permette di fare qualche breve approfondimento anche sui controlli e la manutenzione con riferimento ai seguenti argomenti:
- Gestione della sicurezza antincendio: manutenzione degli impianti
- Gestione della sicurezza antincendio: manutenzione dei presidi antincendio
- Gestione della sicurezza antincendio: controlli e sorveglianza
Gestione della sicurezza antincendio: manutenzione degli impianti
Al punto 3.1.4 del Modulo 3 la dispensa 2-FOR si sofferma sui controlli e sulla manutenzione indicando che nella gestione della sicurezza antincendio “particolare importanza rivestono i controlli e la manutenzione, che possiamo suddividere nei due ambiti:
- manutenzione degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, esclusi i presidi antincendio;
- controlli e manutenzione dei presidi antincendio (sistemi, impianti e attrezzature di protezione incendio)”.
Riguardo al primo ambito si segnala che gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio “sono, ad esempio, gli impianti elettrici, gli impianti di processo, gli impianti di trasporto e utilizzo di sostanze liquide e gassose infiammabili, gli impianti di protezione attiva”.
La manutenzione di questi impianti, “unitamente alla realizzazione a regola d’arte, garantisce il corretto funzionamento degli stessi e la riduzione del rischio ad un livello accettabile, corrispondente al corretto funzionamento”.
Si ricorda che la manutenzione “deve essere eseguita secondo le disposizioni vigenti, le norme volontarie applicate e i manuali d’uso e manutenzione forniti dal costruttore/installatore”. In particolare i controlli e la manutenzione dei presidi antincendio “sono regolati dal D.M. 1/9/2021” recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (decreto Controlli) ”stabilisce, dunque, i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio e fissa le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori antincendio allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.
Gestione della sicurezza antincendio: manutenzione dei presidi antincendio
Veniamo ai controlli e manutenzione dei presidi antincendio.
Si specifica che sono presidi antincendio “gli impianti, le attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, quali, estintori, reti di idranti, impianti automatici di spegnimento e controllo dell’incendio, impianti di rivelazione e allarme incendio, porte e finestre apribili resistenti al fuoco”. E il datore di lavoro è “responsabile dell’effettuazione di controlli e manutenzione sui presidi antincendio al fine di garantirne la costante efficienza e il regolare funzionamento”.
Anche gli interventi di manutenzione e i controlli sui presidi antincendio devono essere eseguiti e registrati “nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I al D.M. 1.09.2021”.
Il decreto prevede che la manutenzione dei presidi antincendio “debba essere effettuata da tecnici manutentori qualificati, che hanno seguito uno specifico percorso di formazione e superato un esame presso una commissione formata da dirigenti e funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Si segnala che la manutenzione è definita come ‘operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio’ e che il DM 1 settembre 2021 definisce anche “il controllo periodico (insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio) e la sorveglianza (insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti).
Gestione della sicurezza antincendio: controlli e sorveglianza
Dunque, oltre all’attività di controllo periodico e all’attività di manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio “devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.
Nella dispensa è presente un possibile schema da utilizzare per la sorveglianza degli estintori.
Riprendiamo dallo schema le possibili verifiche da effettuare:
- “l’estintore sia presente;
- l’estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;
- l’estintore sia segnalato con apposito cartello;
- il cartello sia visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);
- l’accesso all’estintore sia libero da ostacoli;
- l’estintore sia immediatamente utilizzabile;
- l’estintore portatile non sia collocato a pavimento;
- l’estintore sia integro e non sia danneggiato;
- l’ estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l’estintore sia posizionato su apposito sostegno;
- il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l’estintore non sia stato usato o manomesso;
- le informazioni riportate sull’etichetta dell’estintore siano leggibili come anche le marcature assicurandosi che il testo sia in italiano”. Si ricorda che nella posizione di installazione dell’estintore (agganciato alla parete o posato su apposito sostegno) “l’etichetta, contenente le istruzioni d’uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete”.
- “l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all’interno del campo verde);
- le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste”.
Chiaramente, in caso di verifiche negative, bisogna “ripristinare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richiedere il ripristino dell’anomalia al tecnico manutentore qualificato”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della dispensa (Supporti didattici per lo svolgimento dell’attività formativa - Corsi di tipo 2 -FOR) che è divisa in quattro moduli:
- MODULO 1: L’incendio e la prevenzione incendi
- MODULO 2: Strategia antincendio (prima parte)
- MODULO 3: Strategia antincendio (seconda parte)
- MODULO 4: Esercitazioni pratiche
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
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