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Novità per sicurezza e prevenzione incendi nel settore spettacolo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Prevenzione incendi

11/01/2013

Due decreti del Ministro dell’Interno sono dedicati alle norme di sicurezza per gli spettacoli. La registrazione dell’attività di spettacolo viaggiante, gli spettacoli di strada e la regola tecnica di prevenzione incendi per gli spettacoli all’aperto.

 
Roma, 11 Gen – Nel nostro paese, per secoli luogo di artisti che hanno segnato profondamente la storia dell’arte, da molto tempo è difficile suonare o fare teatro. Mancano i finanziamenti, mancano le strutture, mancano le agevolazioni. E spesso regolamenti e adempimenti, anche quelli necessari alla sicurezza lavorativa di artisti e spettatori, non sono adeguati alle effettive dimensioni delle “imprese” artistiche e agli effettivi rischi degli spettacoli.
 
L’ultimo mese del 2012, in fase di fine legislatura, sono stati firmati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti che dovrebbero rendere meno complicata l’organizzazione e la regolarizzazione degli spettacoli all’aperto e di strada.
 
Il primo decreto è il Decreto del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Interno “Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
 
Il decreto ha la finalità di armonizzare il decreto del 18 maggio 2007 al nuovo contesto normativo nazionale e internazionale sugli organismi di certificazione semplificando il procedimento di registrazione di alcune tipologie di attività di spettacolo viaggiante.
 
Oltre al già citato decreto del 18 maggio 2007 il nuovo decreto fa riferimento al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 “con il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze”.
 
Il primo articolo del decreto modifica l'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 aggiungendo il comma 2-bis: le attività di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.
 
Inoltre il nuovo decreto, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, interviene dunque per definire le procedure di regolarizzazione delle attività di spettacolo viaggiante.


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I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, “possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto” (il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2012).
 
Tale istanza “è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto”. L'istanza deve essere corredata da un “fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;
d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico”.
Inoltre – comma 3, art. 6 – i decreto indica che “le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013”.
 
Il secondo decreto del Ministero dell’Interno - Decreto del 18 dicembre 2012 - è invece relativo alla “modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
 
Il decreto  del  Ministro  dell’interno 19  agosto 1996, al comma 2 dell’art. 1, “esclude  dal campo di applicazione i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento  del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non  superiore a  0,8  metri  e  di  attrezzature  elettriche,  comprese  quelle  di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili  al pubblico”.
 
IlComitato centrale tecnico-scientifico per  la prevenzione incendi ha proposto l’eliminazione  del  limite di altezza (0,8 metri) contenuto nel decreto. Limite “ritenuto non rilevante  ai  fini della prevenzione incendi”, ferme  restando tuttavia,  per  i  predetti  luoghi all’aperto, “le prescrizioni di cui al titolo IX della regola  tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 19  agosto  1996  e  le vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 
Ricordiamo, infine, che tale decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, entrato in vigore il 29 dicembre 2012 (il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), modifica dunque l’articolo 1 del decreto del 19 agosto 1996 che ora diventa:
 
Art. 1 - Campo di applicazione
 
(...)
 
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
RTM


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