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La documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi
Roma, 21 Ott â Come abbiamo visto in precedenti articoli di presentazione, la pubblicazione Inail â La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dellâincendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e caloreâ, uno strumento utile nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio, riporta molte indicazioni normative con riferimento anche al cosiddetto âDecreto Impiantiâ, il decreto ministeriale del 20 dicembre 2012 contenente la âRegola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendiâ.
Oltre a ricordare le novitĂ del Decreto Impianti e le caratteristiche richieste per gli impianti di protezione attiva, il documento Inail si sofferma anche sulle responsabilitĂ dei titolari di attivitĂ e dei progettisti, sulla documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi e sul ruolo dei professionisti antincendio.
Questi gli argomenti trattati nellâarticolo:
- Le responsabilitĂ dei titolari di attivitĂ e dei progettisti
- La documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi
- Il ruolo del professionista antincendio
Le responsabilitĂ dei titolari di attivitĂ e dei progettisti
Il Decreto Impianti del 20 dicembre 2012 allâart. 4 evidenzia le responsabilitĂ che sono attribuite âai progettisti degli impianti di protezione attiva e quelle invece che ricadono sui responsabili delle attivitĂ â.
In particolare si stabilisce che il titolare delle attivitĂ âè tenuto a mantenere invariati i carichi antincendio sulla base dei quali il progettista dellâimpianto ha individuato le prestazioni e le caratteristiche per la progettazione e realizzazione dellâimpianto di protezione attivaâ. In questo senso i responsabili delle attivitĂ âhanno lâobbligo di mantenere le condizioni, parametri e caratteristiche assunte per valutare il rischio e su cui si basa il progetto degli impianti stessi (dati di input del progetto)â.
Il Decreto Impianti prevede inoltre â continua il documento Inail - che âil manuale dâuso e manutenzione, redatto in lingua italiana e comprendente le istruzioni necessarie per la corretta gestione dellâimpianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti, venga predisposto dallâimpresa installatrice e consegnato al responsabile dellâattivitĂ â.
E considerando poi la manutenzione âunâattivitĂ indispensabile per garantire le prestazioni nel tempo degli impianti di protezione attiva installati nella attivitĂ soggetteâ, viene ulteriormente richiesto che âper impianti privi del manuale ed eseguiti prima del 4 aprile 2013, data di entrata in vigore del Decreto Impianti, il manuale deve comunque essere predisposto e deve essere redatto da un professionista antincendioâ.
La documentazione richiesta nelle procedure di prevenzione incendi
Il documento Inail sottolinea poi che il Decreto Impianti stabilisce anche la documentazione minima richiesta nelle procedure di prevenzione incendi, âindicando quella necessaria alla valutazione del progetto, art. 3 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, e la documentazione invece da presentare al Comando VV.F. allâatto della SCIA/CPI, regolata invece allâart. 4 del citato d.p.r.â.
In particolare per la valutazione del progetto âè prescritto che la documentazione da allegare al progetto di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva è rappresentata dalla Specifica Tecnica dellâImpiantoâ.
E tale documentazione tecnica âpuò essere predisposta da professionista abilitato nel caso lâimpianto sia realizzato secondo una norma nazionale o europea, mentre deve essere sottoscritta da un professionista antincendio nel caso in cui lâimpianto sia realizzato secondo una norma emanata da un ente internazionaleâ.
La documentazione relativa alla Specifica Tecnica dellâImpianto deve poi contenere:
- una sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dellâimpianto;
- le caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dellâalimentazione, dellâagente estinguente, estensione dettagliata dellâimpianto, ecc.);
- le caratteristiche dei componenti da impiegare nella realizzazione (tubazioni, erogatori, sensori, riserve di estinguente, ecc.);
- il richiamo della norma di progetto che si intende applicare;
- la classificazione del livello di pericolositĂ , ove previsto;
- lo schema a blocchi dellâimpianto da realizzare;
- lâattestazione dellâidoneitĂ dellâimpianto in relazione al pericolo di incendio presente nellâattivitĂ â.
In questo senso la Specifica Tecnica â continua il documento â ârappresenta una sintesi del processo di valutazione dei rischi che effettua il progettista per lâindividuazione dellâimpianto di protezione attiva da porre a servizio dellâattivitĂ e della successiva fase necessaria alla individuazione delle prestazioni e delle caratteristiche dellâimpiantoâ.
Si ricorda poi che dallâentrata in vigore del Decreto Impianti (4 aprile 2013) ânon è piĂš possibile ottenere una valutazione del progetto ai sensi dellâart. 3 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 indicando solamente la tipologia di impianto prevista e la norma che si utilizzerĂ per la sua progettazione e realizzazione, ma è necessario predisporre la documentazione tecnica articolata secondo i contenuti minimi descrittiâ.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che fa riferimento alle indicazioni di alcune norme tecniche di impianto che generalmente dedicano âuna sezione specifica alla documentazione di progetto, prevedendo una documentazione minima per la progettazione preliminare dellâimpianto ed una documentazione per la progettazione definitivaâ.
Riprendiamo, invece, dal documento una figura che âriassume la documentazione richiesta in fase di valutazione di progetto in funzione della norma adottata per la progettazione degli impianti di protezione attiva inseriti in attivitĂ soggette alla prevenzione incendiâ.

Si indica poi che la documentazione da predisporre per i controlli di prevenzione incendi, ai sensi dellâart. 4 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, âsi differenzia, anche in questo caso, in relazione alla norma scelta per la progettazione ed esecuzione dellâimpiantoâ:
- ânel caso di impianti realizzati secondo norme pubblicate dallâEnte di Normalizzazione EU è necessario depositare al Comando VV.F. la dichiarazione di conformitĂ (DICO), per impianti soggetti al d.m. 37/08, mentre per impianti non soggetti al d.m. 37/2008, la dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dellâimpianto (modello PIN 2.4 - 2018 DICH.IMP.);
- nel caso, invece, di impianto realizzato secondo una norma tecnica internazionale, oltre alle due documentazioni precedenti a cura dellâimpresa installatrice, è necessario acquisire la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dellâimpianto (modello PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP.) a firma di un professionista antincendioâ.
A questo proposito si indica che il modello CERT.IMP. âdeve essere depositato, indipendentemente dalla norma tecnica impiegata, per impianti installati in attivitĂ per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle misure compensative previsti dal d.m. 9 maggio 2007 (F.S.E.)â. E in linea con quanto previsto nel d.m. 37/2008 con la dichiarazione di rispondenza, il Decreto impianti, âper gli impianti privi della dichiarazione di conformitĂ e realizzati prima del 4 aprile 2013â, consente âil deposito della sola certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dellâimpianto (modello PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP.), che debbono però essere predisposte da un professionista antincendioâ.
Riprendiamo, anche in questo caso, una seconda figura che riassume la documentazione che è necessario predisporre nei controlli di prevenzioni incendi, ovvero per i procedimenti di SCIA/CPI.

Il ruolo del professionista antincendio
Infine il documento Inail segnala che dalla lettura delle documentazioni da predisporre sia in fase di valutazione che di controlli di prevenzione incendi, âemerge un ruolo molto importante che il Decreto impianti conferisce al professionista antincendio; a questa figura professionale, per la quale è previsto un aggiornamento continuo in termini di tematiche legate alla sicurezza antincendi, viene richiesto di supportare e validare la progettazione di impianti con la scelta di norme internazionali e di validare le installazioni per progetti basati sui principi della Fire Safety Engineering (FSE), nonchĂŠ di assumersi la responsabilitĂ delle prestazioni degli impianti privi di progetto e dichiarazioni di installazione, prevedendo sia la predisposizione del modello CERT.IMP che la redazione del manuale di manutenzioneâ.
Inoltre un altro ruolo di grande responsabilitĂ âviene attribuito al professionista antincendio laddove è previsto che il predetto professionista nei procedimenti di prevenzione incendi possa certificare i requisiti di affidabilitĂ delle alimentazioni idriche ottenute da acquedotti e delle alimentazioni dei servizi di sicurezzaâ.
Rimandiamo al sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la modulistica di prevenzione incendi e segnaliamo, infine, che il documento Inail sulla protezione attiva antincendio dedica un intero capitolo alla presentazione della figura del professionista antincendio.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, â La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dellâincendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e caloreâ, realizzato in collaborazione con lâUniversitĂ di Roma âSapienzaâ, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (UniversitĂ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ â DICMA), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Filippo Cosi e Luciano Nigro - edizione 2019 (formato PDF, 26.51 MB).
Vai allâarea riservata agli abbonati dedicata a â La protezione attiva antincendioâ.
Scarica la normativa di riferimento:
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