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L'approfondimento. ''Segnaletica e antincendio'' (2/2)

(La prima parte dell'articolo è stata pubblicata sul numero 673 di PuntoSicuro).

Ubicazione idranti a muro
Il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996 n. 223) definisce le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza, includendo in essa anche le segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività lavorative pubbliche o private alle quali siano addetti lavoratori subordinati (o equiparati).

L'allegato II, recante le prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, indica forme e colori dei cartelli da impiegare in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio) con pittogrammi specifici, illustrati al punto 3 dell'allegato in questione.

Il punto 1.3 dell'allegato II formula una importante eccezione all'obbligo di uniformare la cartellonistica alle nuove prescrizioni di legge, laddove ammette che 'i pittogrammi utilizzati potranno differire dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati'.

Di fatto tale clausola di salvaguardia permette di continuare ad utilizzare buona parte della cartellonistica esistente, rendendo così meno costoso e complesso l'onere a carico dei datori di lavoro di aggiornare la segnaletica esistente.

Per quanto riguarda l'annosa questione del segnale indicante le manichette, il D. Lgs. n. 493/94 prevede ora l'utilizzo di un segnale riproducente naspi, ma il segnale preesistente che indica gli idranti a muro (UNI 7546/8, c.d. manichette) ha significato equivalente, e descrive meglio il mezzo antincendio, avendo un maggior numero di particolari, perciò può continuare ad essere impiegato, nonostante alcune interpretazioni di organi di vigilanza affermino il contrario, in contraddizione con il significato letterale della norma qui chiarito. Ciò è confermato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 4/2001 8 gennaio 2001 PROT. 2030/RLA.5Q avente ad oggetto 'D. Lgs. n. 493/96 - Segni grafici per segnalare l'ubicazione degli idranti a muro'

In particolare la Circolare si sofferma sul rilievo che nella normativa UNI concernente la segnaletica per i mezzi di estinzione incendi sono previsti due cartelli che individuano, rispettivamente,
- gli idranti a muro -UNI 7546/8
- le lance antincendio (naspi) - UNI 7546/12
i quali (cfr. allegato riprodotto più oltre con i simboli grafici pertinenti) sono sostanzialmente differenti nel pittogramma.
È stato altresì evidenziato che il D. Lgs. n. 493/96 (in accordo con la direttiva 92/58 da cui deriva) prende in esame solo la fattispecie "lancia antincendio" regolandola al p. 3.5 dell'allegato II ed adottando un pittogramma che è lo stesso della UNI 7546/12.
Di conseguenza è stato chiesto al Ministero del lavoro di chiarire, tenuto conto delle disposizioni del decreto indicato in oggetto, quale pittogramma debba essere usato per indicare l'ubicazione degli idranti a muro.
La Circolare, preliminarmente, osservare che:
- la direttiva comunitaria 92/58/CEE per la segnaletica ha impartito prescrizioni "minime". Ciò comporta per gli Stati membri l'obbligo di riprendere nel corpo delle proprie disposizioni concernenti la materia regolata "almeno" le disposizioni della direttiva. In pratica il legislatore comunitario si è limitato a regolamentare solo la parte ritenuta indispensabile ed irrinunciabile per conseguire il desiderato livello di armonizzazione delle misure di sicurezza nel settore,
- di conseguenza agli Stati rimane la facoltà di mantenere, per i casi non regolamentati, le disposizioni interne, ovvero di aggiungerne altre,
Relativamente poi alla segnaletica per indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio, si rileva che ' il D. Lgs. n. 493/96, di recepimento della citata direttiva, fornisce l'indicazione del corretto simbolo solo per quattro di queste (la lancia antincendio, la scala, l'estintore portatile ed il telefono) e nulla dice riguardo ad altre (ad es. gli estintori "carrellati", gli "allarmi di incendio", gli idranti a colonna, ecc.), la cui ubicazione necessita, tanto quanto quella delle attrezzature individuate nel decreto, di essere messa in evidenza, proprio perché si possa far correttamente fronte alle esigenze di sicurezza nel caso del verificarsi dell'incendio'.
Perciò, 'considerato quanto precede, trattandosi di evidenziare una attrezzatura (l'idrante a muro) per la quale il decreto non prevede specificamente un simbolo grafico, è corretto ricorrere al simbolo definito dalla norma di buona tecnica (UNI 7546/8), così come è corretto indicare l'ubicazione degli estintori carrellati o dei pulsanti di segnalazione incendio, o di altre attrezzature non menzionate nel decreto in oggetto, con i corrispondenti simboli rinvenibili nella normazione di buona tecnica'.
Le circolare prosegue aggiungendo 'che resta compito del datore di lavoro completare o precisare il significato ed il contenuto delle indicazioni fornite mediante il tipo di segnaletica effettivamente adottato nella propria azienda, ricorrendo anche ad una appropriata azione di informazione-formazione'.




A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano
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