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L’ABC degli incendi: il rischio di incendio negli uffici
Roma, 19 Set – Tra i luoghi di lavoro più sottovalutati riguardo ai rischi presenti e non strettamente correlati ai videoterminali, si possono certamente annoverare gli uffici.
Questi luoghi sono soggetti, come più volte ricordato da PuntoSicuro, a diverse tipologie di rischio: dal rischio di caduta in piano alle posture scorrette o prolungate, dai rischi chimici e biologici ai problemi relativi allo stress e all’organizzazione di lavoro, ...
Un altro rischio da non sottovalutare nei luoghi di lavoro ad uso ufficio è quello relativo al pericolo di incendio.
A questi ambienti lavorativi dedica un capitolo la nuova edizione della pubblicazione Inail “ Formazione antincendio”, pubblicazione che riporta i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, con riferimento al Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 (in assenza dei decreti previsti all’articolo 46 del Decreto legislativo 81/2008, il Decreto del 10 marzo 1998 è tuttora vigente).
Il documento ricorda che gli uffici “sono generalmente ubicati in grandi strutture edilizie, anche con notevole sviluppo in altezza, destinate allo svolgimento di attività direttive, amministrative, contabili, di consulenza, espressione del lavoro organizzato di un ente pubblico o privato, oppure rappresentazione dell’aggregazione di tanti piccoli uffici destinati alla direzione di minuscole aziende ovvero di studi professionali o assicurativi ecc., che occupano una ‘parte’ dell’edificio ovvero una ‘parte’ di un solo piano”.
Tali strutture edilizie possono comportare notevoli difficoltà nella eventuale evacuazione per un’emergenza incendio, difficoltà dovute:
- “al numero di piani dell’edificio;
- al numero di persone presenti all’interno dell’ ufficio;
- alla presenza di pubblico occasionale, che non può avere dimestichezza con i luoghi di lavoro in genere, e con le uscite di emergenza in particolare”.
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Benché normalmente non siano presenti particolari pericoli d’incendio, è bene ricordare le cause più comuni d’incendio negli uffici; ad esempio con riferimento agli impianti di alimentazione elettrica ed apparecchi elettrici:
- “carenza di manutenzione dell’impianto di alimentazione elettrica e/o di quello di terra;
- surriscaldamento di cavi di alimentazione elettrica;
- errato dimensionamento o non corretto uso di prese a spina;
- corto circuiti;
- scariche elettrostatiche;
- scariche atmosferiche;
- carente stato di conservazione di cavi di alimentazione elettrica di apparecchi elettrici utilizzatori (come ad esempio fotocopiatrici, server, computer ecc.);
- utilizzo di prolunghe, o multiprese volanti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non conformi a quanto indicato dal fabbricante ovvero ai dettami di buona tecnica”.
Inoltre gli incendi possono svilupparsi per carenze di vigilanza relative a:
- “l’inosservanza del divieto di fumo ed il mancato utilizzo dei posacenere (nelle aree dove è consentito il fumo);
- l’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento localizzato come stufette elettriche o a gas, non autorizzato o in condizioni di conservazione non ottimali oppure posizionate troppo in prossimità di materiali che possono incendiarsi, come arredi lignei, tende, materiali plastici, carta, stracci ecc.;
- l’utilizzo di bollitori, scaldavivande, fornelletti elettrici o a gas, non autorizzati o in condizioni di conservazione non ottimale;
- la mancata custodia di prodotti infiammabili per la pulizia dei locali;
- la mancata custodia di sostanze chimiche infiammabili;
- la mancata rimozione di materiali combustibili, come carta, cartoni, stracci, arredi lignei di scarto, materiale plastico;
- il mancato controllo delle aree normalmente non frequentate come scantinati, magazzini, depositi ecc.”.
Il documento identifica poi le problematiche connesse alla lotta all’incendio e all’evacuazione, problematiche “spesso imputabili a carenze di manutenzione dei dispositivi di lotta agli incendi e mancata formazione ed informazione dei lavoratori”.
In particolare sono evidenziate le carenze di manutenzione di:
- “dispositivi di lotta agli incendi (estintori, idranti, naspi, attacchi di mandata per autopompa dei VV.F. ecc.);
- impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio;
- rivelatori d’incendio;
- dispositivi di allarme acustico e/o ottico d’incendio;
- centraline antincendio, ecc.”.
Altre carenze riguardano la formazione ed informazione dei lavoratori (sui rischi d’incendio specifici, sul comportamento da adottare in caso di emergenza, sulle esercitazioni di esodo dai luoghi di lavoro, ecc.) e le carenze di controllo dei luoghi di lavoro circa:
- “l’efficienza e la fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza dai locali di lavoro;
- l’efficienza e la fruibilità delle uscite di piano;
- le porte tagliafuoco, affinché queste siano mantenute costantemente chiuse (quando non previsto il contrario);
- l’idoneità e l’efficienza dell’illuminazione di emergenza;
- l’idoneità della segnaletica di emergenza (con particolare riferimento alle indicazioni delle uscite di emergenza in luoghi di lavoro aperti al pubblico);
- la presenza di persone ‘diversamente abili’;
- la presenza di opportune planimetrie dei luoghi di lavoro (ovvero di piano), negli uffici di grandi dimensioni ed aperti al pubblico;
- l’avvenuta messa fuori servizio di apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, ecc.”.
Infine è bene ricordare che vi sono attività che possono essere presenti all’interno di edifici ad uso ufficio e per le quali, in determinate condizioni, è necessario attivare le procedure per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Ad esempio le attività relative a:
- “Attività n. 34 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
-Attività n. 49 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW;
-Attività n. 64 Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
-Attività n. 65 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico;
-Attività n. 71 Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
-Attività n. 72 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato I al DPR 1 agosto 2011;
-Attività n. 74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw;
-Attività n. 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;
-Attività n. 76 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti;
-Attività n. 77 Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m”.
Inail, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione antincendio”, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP – Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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