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Il nuovo regolamento di prevenzione incendi
Roma, 29 Sett - E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/9/2011 il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 contenente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
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Il decreto, che entrerà in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in un allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga fra gli altri il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, ed il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono classificate nel nuovo regolamento in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche ed alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
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