Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Il nuovo Codice e la futura normativa in materia di prevenzione incendi

Il nuovo Codice e la futura normativa in materia di prevenzione incendi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Prevenzione incendi

18/11/2015

Quali sono le novità e le carenze del Codice Prevenzione Incendi? A che punto è l’iter del decreto che aggiornerà il DM 10 marzo 1998? Risponde ai nostri microfoni l’Ing. Fabio Dattilo, Direttore del Veneto e Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco.

Roma, 18 Nov – Per la prevenzione degli incendi questo è sicuramente un periodo di importanti novità e aggiornamenti. Qualche mese fa è stato pubblicato il  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” e vigente da oggi 18 novembre 2015. È il decreto che contiene il nuovo “ Codice di prevenzione Incendi”, le nuove regole tecniche orizzontali - RTO (relative ai criteri e metodi per determinare le misure di sicurezza antincendio nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco) e alcune regole tecniche verticali - RTV  (regole applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse).  
Senza dimenticare che è in gestazione anche il testo del nuovo decreto sui “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” che aggiornerà il vecchio decreto del 10 marzo 1998, come richiesto tra l’altro dall’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008.
 
Pubblicità
L'incendio
L'incendio - Modello di corso su Slide in formato PPT con documenti di gestione del corso per formatori sulla sicurezza

Per avere informazioni sul presente e sul futuro in materia di prevenzione incendi, PuntoSicuro ha intervistato il 14 ottobre scorso l’Ing. Fabio Dattilo. L’Ing. Dattilo, attuale Direttore interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, è stato per diversi anni Dirigente Generale con l’incarico di Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ed è autore e curatore di diversi libri in materia di normativa antincendio.
L’abbiamo intervistato in occasione della sua presenza, come relatore in vari convegni, alla 16° edizione della manifestazione Ambiente Lavoro che si è tenuta a Bologna dal 14 al 16 ottobre.
 
Dopo una domanda interlocutoria sull’eventuale carattere di Testo Unico del nuovo Codice di prevenzione Incendi, entriamo nel dettaglio delle nuove regole tecniche...
 
Nel nuovo Codice al di là dell’impostazione, ci sono novità importanti nelle regole?
Cosa manca invece nel Codice? A cosa sono dovuti i cambiamenti rispetto alle prime bozze del Codice presentate già nel 2014?
 
Con l’Ing. Dattilo non possiamo poi non cercare di comprendere a che punto si è arrivati con l’elaborazione dell’aggiornamento del DM 10 marzo 1998.
 
A che punto è l’iter del nuovo DM 10 marzo 1998? Quali sono le caratteristiche del futuro decreto?
Infatti, come l’Ing. Dattilo racconta ai nostri microfoni, il decreto 10 marzo 1998 aggiornato “era già pronto ancora un anno fa, ma ci si è dati uno stop perché si possa far crescere il nuovo DM 10 marzo in continuità al Codice. Così ciò che è contenuto nel DM 10 marzo, che riguarda le attività non soggette al controllo di prevenzione incendi, potrà essere letto in continuità con lo stesso Codice che si applica invece alle attività soggette”.
 
Nel futuro decreto ci sono particolari modifiche relative alla formazione?
Ad esempio con riferimento all’uso della modalità dell’e-learning o dei requisiti dei formatori...
 
Non potevamo poi che concludere l’intervista chiedendo lumi sui tempi del provvedimento...
 
Ora che è uscito il nuovo Codice, quanto tempo dovremo aspettare per arrivare all’approvazione del nuovo DM 10 marzo 1998?
 
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale (in questo caso, quasi integrale) trascrizione.
 
 
 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
Prima di dare qualche informazione sul decreto del 3 agosto 2015 contenente il nuovo “Codice di prevenzione Incendi”, vediamo di capire se questo nuovo codice si può definire un Testo Unico di prevenzione incendi...
 
Fabio Dattilo: Testo Unico ancora no, perché il Codice esclude alcune attività che hanno bisogno di essere ancora riviste, soprattutto quelle che hanno già una norma verticale e devono essere quindi ricomprese, attraverso le RTV (le regole tecniche verticali), all’interno di questo volume. Tuttavia credo che il termine “Codice” - nel senso delle prerogative che un Codice deve avere di unitarietà, di flessibilità, di applicabilità – sia adatto.
In ogni caso comunque rimarranno scoperte alcune attività per le quali è necessario fare un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ad esempio quelle attività dove si lavora con l’energia (gas, liquidi infiammabili, ...). Lì c’è un convitato di pietra e il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco non può fare da solo...
 
Il nuovo Testo Unico nasce anche dalla necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi e utilizza un nuovo approccio metodologico, ma al di là dell’impostazione ci sono novità importanti nelle regole individuate?
 
F.D.: Noi abbiamo cercato di fare l’inviluppo delle regole tecniche in maniera tale che le stesse siano commisurate in modo proporzionale alla pericolosità dell’attività.
Intanto è stato introdotto l’indice di rischio che prima non c’era, poi è stato introdotto un rischio relativo alla vulnerabilità delle persone.
Non sono molte le novità, ma sono significative.
Come ad esempio il calcolo delle vie di esodo, il calcolo degli impianti di ventilazione, il calcolo della compartimentazione e delle distanze di sicurezza. Per il resto il Codice è un aggiornamento rispetto ai migliori standard europei e mondiali di tecnologia e tecnica antincendio. Aggiornamenti che portano il nostro Codice ad essere tra gli strumenti più aggiornati in Europa”.
 
Cosa a suo parere manca in questo codice di prevenzione incendi? Mi pare che rispetto alle prime bozze presentate, ora nella versione definitiva qualche parte non ci sia più, si sia persa...
 
F.D.: In realtà queste parti non è che si siano perse: sono ancora in gestazione.
Per cui, rispetto al testo originario, con i tempi che si riterranno necessari, saranno inserite anche tutte le altre norme verticali che prima erano state presentate e adesso sono state messe in disparte. Questo non vuol dire che rimarranno fuori.
Rispondo con un detto africano: “se si vuole far veloci si va da soli, se si vuole andar lontano bisogna stare insieme”. Siccome questo codice deve essere metabolizzato, chi oggi è alla Direzione del corpo nazionale ha pensato di cominciare a far metabolizzare queste 500 pagine per poi inserire piano piano anche le altre.
Però devo anche dire che per la completezza e per la appetibilità dell’uso di questo Codice, c’è la necessità di avere anche le norme verticali.
 
Parliamo ora di quello che sarà il nuovo decreto sui “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze” che sostituirà il vecchio decreto del 10 marzo 1998... A che punto è l’iter? E quali sono le modifiche che ci saranno o quelle che, secondo lei, sono auspicabili?
 
F.D.: Le premetto che io non sono più a Roma e quindi non sono aggiornatissimo sulla situazione. Comunque c’è una questione di fondo. Il decreto 10 marzo 1998 aggiornato era già pronto ancora un anno fa, ma ci si è dati uno stop perché si possa far crescere il nuovo DM 10 marzo in continuità al Codice. Così ciò che è contenuto nel  DM 10 marzo che riguarda le attività non soggette al controllo di prevenzione incendi, potrà essere letto in continuità con lo stesso codice che si applica invece alle attività soggette. Serve una coerenza tra i due testi, per non far venir fuori delle anomalie normative.
La seconda questione di fondo è che il Codice riguarda la prevenzione incendi con gli obiettivi del decreto 139/2006 (cioè rischio per le persone, ma anche rischio per i beni e per l’ambiente), mentre il DM 10 marzo 1998 riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro, dei lavoratori, e si focalizzerà soprattutto sulla sicurezza delle persone.
Tutte le altre cose che erano dentro il nuovo DM 10 marzo, come l’aggiornamento, la formazione, le caratteristiche dei formatori, credo che rimarranno così come sono anche nel testo finale perché sono in continuità con il decreto 81.
 
Ho letto alcune bozze in cui si presentavano per il nuovo DM diverse novità in ambito formativo...
 
F.D.: Sì, non cambierà nulla rispetto alla bozza del DM 10 marzo che io ho lasciato.
Ad esempio ci sarà l’e-learning. Saranno poi indicati anche nuovi requisiti (...), per le “new entry”. Per il passato ovviamente bisognerà pensare ad una fase di transizione dove chi già fa questo mestiere non si trovi a dover ricominciare da capo.
 
Quali possono essere i tempi, ora che è uscito il nuovo Codice, per arrivare all’approvazione di questo nuovo testo?
 
F.D.: Io credo che entro l’anno ci possa essere il testo definitivo. Poi, ovviamente, spetta agli uffici legislativi prendersi i propri tempi.
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Alberto Paggetti - likes: 0
18/11/2015 (08:45:43)
Ma non è improprio parlare di "codice di prevenzione incendi" per una norma il cui campo di applicazione è limitato a n. 35 attività su un totale n. 80? Una norma orizzontale non dovrebbe essere unica per tutte le attività?

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!