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Gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze
SCOPO
Definire criteri, modalità organizzative e responsabilità per stabilire e mantenere attivi piani e procedure atti ad individuare i possibili scenari di emergenza e le risposte conseguenti dell’Azienda individuando, conseguentemente, ruoli e responsabilità nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e delle emergenze territoriali che abbiano ripercussioni sulla sicurezza del personale Aziendale e della struttura.
Assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.81/2008 e s.m.i, un’adeguata gestione delle attività attraverso la definizione delle risorse, delle procedure e della documentazione necessarie al corretto assolvimento degli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro ed alla sicurezza antincendio.
OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI
Prevenire e/o ridurre possibili danni che potrebbero essere associati alle situazioni di emergenza attraverso:
- individuare gli scenari emergenziali relativamente ad ogni unità operativa, servizio e area della struttura o territoriali che coinvolgano la struttura stessa,
- prevenire e limitare pericoli per le persone nella struttura,
- elaborare piani di emergenza al fine di gestire eventuali situazioni pericolose per la salute e per la sicurezza di tutte le persone presenti nella struttura, definendo esattamente i compiti di ognuno all’interno della struttura/area durante la fase di emergenza,
- coordinare gli interventi, a tutti i livelli, del personale e degli appaltatori presenti all’internodell’Azienda,
- predisporre procedure per la simulazione delle situazioni di emergenza previste dal piano diemergenza Aziendale,
- mettere in sicurezza il personale e le persone presenti nelle strutture interessate dall’emergenza, tenendo conto della possibile presenza di soggetti con limitazioni alla mobilità o alla vista o udito e in generale di soggetti non autosufficienti,
- intervenire, dove necessario, con un primo soccorso sanitario,
- coordinare l’intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni (VV.FF. – enti pubblici).
Un elemento essenziale per la gestione delle emergenze in azienda è l’adozione di un sistema di ruoli, strategie, procedure, programmi, controlli e verifiche specifico per la sicurezza antincendio che prende il nome di Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio(SGSA) che si integra pienamente con il SGSL.
Il SGSA è un processo che si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività, ed ha l’obiettivo d‘individuare gli aspetti e le criticità da controllare/monitorare e si prefigge i seguenti obiettivi:
- consentire la realizzazione di una strategia per il miglioramento e/o l’adeguamento antincendio della struttura sanitaria,
- garantire, nel tempo, un congruo livello di sicurezza della struttura sanitaria in caso di incendio.
Il SGSA è elaborato tenendo conto dei seguenti fattori:
- valutazione dei rischi
- individuazione e valutazione di aspetti ambientali in condizioni di emergenza
- impatto sul territorio circostante della situazione di emergenza
- esperienza pregressa interna/esterna
- evidenze di emergenze/incidenti pregressi
- presenza di sostanze e/o impianti pericolosi
Risultato atteso: la limitazione dei danni a persone, strutture, impianti e attrezzature attraverso una corretta gestione dell’emergenza tale di consentire, ove possibile il funzionamento delle strutture essenziali anche in condizioni di emergenza in conformità alla politica definita dall’Azienda, alle disposizioni di legge in materia e al Sistema di Gestione.
ELEMENTI DI SISTEMA
Sulla base degli elementi che emergono dal processo di valutazione dei rischi e dal processo di
pianificazione degli obiettivi e dei traguardi del SGSL, il RSGSL, il CGSA e il RSPP collaborano per la definizione delle caratteristiche e dei punti critici da controllare.
Il CGSA e il RSPP, in collaborazione con i Responsabili della Gestione delle Emergenze, con l’Esperto Qualificato ed Direttori/Responsabili delle unità operative e delle funzioni specifiche eventualmente presenti, definiscono per ciascuna attività le procedure, le istruzioni operative.
Le procedure devono permettere ad esempio:
- pianificazione dell’emergenza e definizione degli scenari di crisi,
- gestione delle esercitazioni per le simulazione emergenza (livelli di simulazione, tempi di risposta, registrazione dei risultati, ecc.),
- gestione degli addetti alle emergenze (addetti di compartimento, antincendio e primo soccorso, comitato di crisi aziendale),
- pianificazione del mantenimento del livello di sicurezza antincendio (manutenzione presidi antincendio e di primo soccorso, gestione della segnaletica, certificazioni verifiche, registro dei controlli, ecc.),
- definizione degli obiettivi e traguardi e conseguenti piani di miglioramento/adeguamento antincendio,
La suddivisione e classificazione delle diverse tipologie di emergenza è definita, in termini di salute e sicurezza degli operatori, in base alla gravità ipotizzabile dello scenario incidentale e/o in riferimento allo svolgimento delle attività lavorative. In base alla gravità ipotizzabile, è possibile la suddivisione in classi, ad esempio:
- situazioni incidentali localizzate in una limitata area, che non implicano pericoli per le persone;
- scenario che coinvolge una zona dell’Azienda non limitata, che può comportare conseguenze per la sicurezza dei lavoratori presenti, e per la cui gravità è necessario l’intervento di mezzi e personale appositamente addestrato;
- scenario incidentale che può comportare rilevanti effetti anche nelle aree limitrofe non di pertinenza del sito dell’Azienda.
In base alla classificazione dell’emergenza sono predisposte le azioni e gli strumenti di risposta.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla formazione e all’addestramento del personale coinvolto, che deve risultare in grado di adottare le adeguate misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza. In particolare si dovrà prevedere almeno la gestione dei seguenti scenari emergenziali:
- Incendio
- Terremoto
- Black-out elettrico/impiantistico
- Cedimento strutturale
- Allagamento
- Nucleare/Biologico/Chimico/Radiologico
- Eventi atmosferici estremi
- Caduta Aeromobile
- Minaccia terroristica/folle/allarme bomba
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Registrazioni/Documenti prodotti
- Piano di Emergenza
- Documento strategico con obiettivi e traguardi di miglioramento/adeguamento della sicurezzaantincendio ed emergenze
- Piano per il mantenimento/adeguamento della sicurezza antincendio e relativo cronoprogramma
- Verbali delle prove di evacuazione
- Attestati di formazione degli addetti alle emergenze
- Modulo di segnalazione di non conformità
- Rapporto di non conformità
- Lettere di nomina degli addetti al emergenze
- Registro antincendio
- Procedure operative
- Manuale del SGSL
RUOLI E RESPONSABILITÀ
Direttore Generale
- Approva i Piani di emergenza, formazione e addestramento del personale incaricato per la gestione delle emergenze, comunicazione con l’esterno.
- Stabilisce obiettivi e traguardi di miglioramento/adeguamento per la Sicurezza Antincendio ed emergenze.
- Designa il Coordinatore per la Gestione della Sicurezza Antincendio(CGSA).
- Designa i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze (Addetti Antincendio, Primo Soccorso, Responsabile Emergenze ed Evacuazione, CCA, ecc.) su proposta del CGSA.
Responsabile della Gestione dell’emergenza
- Collabora con il CGSA, mettendo a disposizione le informazioni di sua competenza utili per la corretta gestione delle emergenze.
- Collabora e supporta il CGSA nella predisposizione del piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale.
- Svolge un ruolo direttivo nella fase di gestione dell'evento incidentale, e rappresentativo nel caso di rapporti con le autorità ed i mezzi di informazione sino all’arrivo del Datore di Lavoro.
- In collaborazione con il Comitato di Crisi Aziendale assicura la corretta applicazione del Piano di emergenza, nel caso di accadimento di scenari di emergenza.
Coordinatore Gestione Sicurezza Antincendio (CGSA)
- Pianifica, verifica e coordina le attività necessarie al mantenimento e/o al raggiungimento dei livelli di sicurezza antincendio previsti dalle norme di settore, con il supporto dei Delegati coinvolti nelle medesime.
- Collabora con il DL nella individuazione degli obiettivi di miglioramento/adeguamento, e nella definizione degli indicatori e dei relativi criteri di misura per la Sicurezza Antincendio.
- Riceve ed organizza la documentazione in materia di Prevenzione Incendi prodotta dai Delegati o Dirigenti secondo la procedura Aziendale del SGSL.
- Supporta il Datore di Lavoro, Delegato o Dirigente nell’organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti in materia di Primo Soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
- Effettua interviste con il Datore di Lavoro e con i Delegati per identificare eventuali altre prescrizioni o accordi volontari sottoscritti dall’Azienda.
- Supporta il RSGSL nell’analisi delle attività soggette alle norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e conseguentemente individua i processi del Sistema relativi alla Gestione Antincendio da aggiornare e/o revisionare.
- Partecipa quale componente al Comitato di Crisi Aziendale.
- Verifica, controlla e propone l’aggiornamento al RSGSL del Sistema relativamente alla gestione delle emergenze.
- Riporta tali requisiti nell’apposito registro annotando le eventuali scadenze da rispettare.
Direttore Area Tecnica (delegato del DL)
- Collabora con il CGSA per la pianificazione degli interventi di miglioramento/adeguamento della sicurezza antincendio.
- Progetta e realizza gli ambienti di lavoro, secondo le norme di Prevenzione Incendi, le linee guida per l’edilizia sanitaria ed ospedaliera e le norme tecniche specifiche nonché obiettivi e traguardi di adeguamento per la Sicurezza Antincendio.
- Realizza, gestisce e verifica, installazione e manutenzione dei presidi e strutture finalizzate alla prevenzione incendi e cura la tenuta del registro apposito.
- Controlla e garantisce il mantenimento in stato di efficienza dei percorsi d’esodo e di fuga, la loro illuminazione, nonché le compartimentazioni e i punti di raccolta.
- Partecipa al comitato di crisi aziendale e attua gli interventi in emergenza per la messa in sicurezza dei fabbricati e degli impianti.
- Identifica, installa e gestisce la manutenzione ed aggiornamento della segnaletica di sicurezza, emergenza, obbligo, e divieto.
Dirigenti Delegati ed EQ
- Supportano il Datore di Lavoro e/o il Responsabile dell’Emergenza e il CGSA nell’organizzazione dei rapporti con servizi pubblici competenti in materia di Primo Soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
- Collaborano e supportano il CGSA nella predisposizione dei Piani di Emergenza e delle procedure connesse aziendali.
- Organizzano strutture, mezzi d equipaggiamenti necessari alla gestione delle emergenze.
- Assicurano la formazione degli incaricati per la gestione delle emergenze.
- Attuano le procedure previste in caso di pericolo e/o emergenza assicurando la corretta osservanza da parte dei preposti e lavoratori.
- Partecipano al Comitato di Crisi Aziendale e attua gli interventi in emergenza per quanto di
competenza.
Dirigenti e Preposti
- Sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni Aziendali (procedure ed istruzione operative) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informano i loro superiori diretti.
- Verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- Richiedono l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- Segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
RSPP
- Collabora con il CGSA all’elaborazione del Piani di Emergenza.
- Visita gli ambienti di lavoro al fine di verificare lo stato dei locali, l’accessibilità della vie di fuga, il funzionamento di impianti e attrezzature.
- Informa gli RLS sugli esiti delle prove di evacuazione.
- Verifica la tenuta del registro antincendio.
- Verifica la formazione ed l’addestramento delle squadre di emergenza.
Incaricati per la gestione delle emergenze
- Mettono in sicurezza l’impianto interessato, eventualmente procedendo ad una messa in sicurezza d’emergenza dietro ordine del Responsabile dell’emergenza.
- Attivano le misure in materia di emergenza e si attengono a quanto previsto dagli appositi Piani/Procedure e Istruzioni di Emergenza.
Medico Competente
- Fornisce l’idoneità fisica degli addetti alle emergenze.
RLS
- È consultato in merito alla formazione degli addetti alle emergenze.
- Analizza i verbali delle prove di evacuazione.
MECCANISMO DI VERIFICA
È necessario pianificare le esercitazioni con cadenza periodica, simulando gli scenari incidentali previsti e l’attuazione dei meccanismi previsti dal Piano di Emergenza. L’esito delle prove di emergenza simulata può evidenziare la necessità di procedere al riesame di piani e procedure, ad adeguamenti impiantistici e rinnovo attrezzature, all’aggiornamento della formazione e dell’addestramento, allo svolgimento di incontri con gli addetti e il personale. Eventuali osservazioni possono essere inserite nel piano di miglioramento al fine di prendere in considerazione tutti gli aspetti legati alla gestione delle emergenze.
L’Azienda è chiamata a riesaminare i propri piani e procedure di preparazione e risposta alle emergenze anche dopo che sono occorsi incidenti o situazioni di emergenza.
A titolo d’esempio sono riportati possibili indicatori di performance:
- Rispetto crono-programma interventi di miglioramento/adeguamento sicurezza antincendio;
- n. prove di emergenza svolte/pianificate
- tempi/costi della revisione del piano di emergenza a seguito della prova
- n. di emergenze verificatesi nel periodo di riferimento
- entità dei danni causati dalle emergenze verificatesi
- esiti delle prove di evacuazione
- efficacia dei sistemi di protezione durante il verificarsi di una emergenza
- non conformità rilevate nei sistemi di protezione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Linee guida UNI INAIL 2001 - Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
- BS OHSAS 18001:2007 - Sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (SGSL)
- Decreto Ministeriale 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”
- Decreto Ministeriale 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione"
- Decreto Ministeriale 09/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio"
- Decreto Ministeriale 22/1/2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
- Decreto Ministeriale 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"
- Decreto Ministeriale 14/01/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"
- Decreto Ministeriale 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette a controllo di prevenzione incendi”
- Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Norme tecniche
- UNI EN 15004 – 1: “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione”
- UNI CEN/TS 14816: “Installazioni fisse antincendio – sistemi spray ad acqua – progettazione, installazione e manutenzione”
- UNI 12845: “Installazioni fisse antincendio – sistemi automatici a sprinkler – progettazione, installazione e manutenzione”
- UNI 11224: “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”
- UNI 10779: “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio”
- UNI 10365: “Apparecchiature antincendio – dispositivi di azionamento di sicurezza per serrande tagliafuoco – prescrizioni”
- UNI 9994: "Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione".
- UNI 9795: “Sistemi Fissi Automatici di Rivelazione e di Segnalazione Allarme d’Incendio Progettazione, Installazione ed Esercizio”
- UNI 9494: “Evacuatori di fumo e calore – caratteristiche, dimensionamento e prove”
- UNI EN 1866-1:2007: “Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: caratteristiche, prestazioni e metodi di prova”
- UNI EN 671-3 “Sistemi fissi di estinzione incendi – sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3 manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili”
- UNI EN 54: “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio”
- UNI EN 3 “Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova”
Tratto da: Linee di Indirizzo SGSL-AS - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio - Inail, Regione Lazio, Sistema sanitario regionale Salute Lazio (formato PDF, 3.76 MB).
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Rispondi Autore: abele carnovali - likes: 0 | 22/12/2015 (09:57:15) |
Buongiorno, con riferimento al Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno che tratta della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, l'allegato III prevede di: "individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato del corso base di specializzazione di cui al DMI 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe". In termini pratici significa che ogni struttura sanitaria deve avere tra i propri dipendenti (o comunque all'interno del proprio organigramma) un professionista iscritto negli elenchi del ministero dell'interno, che gestisca la pratica per l'ottenimento del CPI per la struttura. Una volta ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, quale responsabile tecnico della sicurezza antincendio potrà bastare il RSPP o no? cordiali saluti e auguri di buone feste. abele |
Rispondi Autore: abele carnovali - likes: 0 | 22/12/2015 (10:27:28) |
Buongiorno, con riferimento al Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno che tratta della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, l'allegato III prevede di: "individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato del corso base di specializzazione di cui al DMI 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma aziendale e le relative deleghe". In termini pratici significa che ogni struttura sanitaria deve avere tra i propri dipendenti (o comunque all'interno del proprio organigramma) un professionista iscritto negli elenchi del ministero dell'interno, che gestisca la pratica per l'ottenimento del CPI per la struttura. Una volta ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, quale responsabile tecnico della sicurezza antincendio potrà bastare il RSPP o no? cordiali saluti e auguri di buone feste. abele |
Rispondi Autore: Dario Neri - likes: 0 | 10/05/2016 (10:43:57) |
"In termini pratici significa che ogni struttura sanitaria deve avere tra i propri dipendenti (o comunque all'interno del proprio organigramma) un professionista iscritto negli elenchi del ministero dell'interno, che gestisca la pratica per l'ottenimento del CPI per la struttura. " Non è proprio così in quanto il DM 19/3/2015 richiede che il responsabile tecnico della sicurezza antincendio debba essere in possesso di attestato di partecipazione a corso base di specializzazione in prevenzione incendi: non è quindi sufficiente essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno. E' poi intervenuta una nota che ha cercato di mettere una pezza sopra per tutelare i "vecchi iscritti"negli elenchi del ministero dell'interno che non avevano seguito alcun corso, ma tale nota non ha alcun valore perchè un decreto ministeriale può essere modificato solo da altro decreto ministeriale o fonte di legge superiore (e di certo una nota non è una fonta di legge superiore) |