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Chiarimenti sulle disposizioni per la sicurezza antincendio negli alberghi
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Con la Lettera-circolare P896/4122/1, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile ha risposto ad alcuni quesiti in merito ad alcune difficoltà interpretative del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994”.
La circolare precisa quanto segue:
1.In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l’utilizzo in caso di incendio.
2.Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.
3.Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa – soggiorno facente parte dell’atrio di ingresso, destinata all’accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l’atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30.
4.I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l’affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.
5.La realizzazione dello “spazio calmo”, previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l’assistenza a tale tipologia di ospiti.
6.Si conferma che le attività turistico alberghiere sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, indipendentemente dal numero dei posti letto, dal Decreto ministeriale 9 aprile 1994 secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.
7.Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere.
La lettera protocollo precisa infine che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.
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Con la Lettera-circolare P896/4122/1, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile ha risposto ad alcuni quesiti in merito ad alcune difficoltà interpretative del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994”.
La circolare precisa quanto segue:
1.In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l’utilizzo in caso di incendio.
2.Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.
3.Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa – soggiorno facente parte dell’atrio di ingresso, destinata all’accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l’atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30.
4.I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l’affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.
5.La realizzazione dello “spazio calmo”, previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l’assistenza a tale tipologia di ospiti.
6.Si conferma che le attività turistico alberghiere sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, indipendentemente dal numero dei posti letto, dal Decreto ministeriale 9 aprile 1994 secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.
7.Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere.
La lettera protocollo precisa infine che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.
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