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Antincendio: proroga per le strutture turistiche ed alberghiere
Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, avvenuta il 10 febbraio, ieri il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 - recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative” - ha avuto il via libera, dopo che era stata posta dal governo la questione di fiducia, anche del Senato.
Del cosiddetto “milleproroghe 2016” avevamo dato già notizia come PuntoSicuro a fine dicembre e con riferimento specifico alle proroghe per l’adeguamento del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti),
Ma la lettura del provvedimento di Conversione in legge del DL 210/2015 ha riservato nuove sorprese.
Alle varie proroghe presenti è stata aggiunta – probabilmente inserita nel corso della discussione nelle Commissioni della Camera – un’ulteriore proroga del termine per adeguare la normativa antincendio delle strutture ricettive, turistiche ed alberghiere dotate di più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994. Termine che il provvedimento di conversione in legge del DL 210/2015 proroga al 31 dicembre 2016.
Questa proroga per le strutture ricettive, come molti nostri lettori ricorderanno, è stata riproposta dal legislatore da diversi anni. E dimostra innanzitutto l’incapacità di trovare idonee soluzioni per migliorare adeguatamente la sicurezza antincendio di queste strutture.
Con questa ennesima proroga molti alberghi italiani continuano non solo a non essere a norma con la normativa antincendio contenuta nel Decreto ministeriale 9 Aprile 1994, ma, secondo alcuni, a non rispettare quanto richiesto dalle direttive europee 89/391/CEE e 89/654/CEE.
Di questo è convinto l’RLS toscano Marco Bazzoni che ha recentemente inviato una nuova denuncia alla Commissione Europea su questo tema.
Nella denuncia Marco Bazzoni sintetizza, senza pretese di esaustività, le proroghe che si sono succedute nel tempo per l'adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto alla data del 9 Aprile 1994:
- “la legge 463/2001 ha spostato la proroga dal 31/12/2001 al 31/12/2005;
- il decreto legge 300/2006 ha prorogato tale termine fino al 30/04/2007, e la sua legge di conversione (17/2007) al 31/12/2007;
- il decreto legge 97/2008 ha prorogato al 30/06/2008, e la sua legge di conversione (n. 129/2008) al 30/06/2008;
- il decreto legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha spostato il termine al 31/12/2010;
- il decreto legge 225/2010 ha prorogato al 31/03/2011, e la sua legge di conversione (n.10/2011) al 31/03/2011;
- il decreto DPCM del 25 Marzo 2011 ha prorogato il termine al 31/12/2011;
- il decreto legge 216/2011 ha prorogato il termine al 31/12/2012 e la sua legge di conversione (14/2012) al 31/12/2012;
- il decreto legge 150/2013 ha prorogato il termine al 31/12/2014 e la sua legge di conversione (15/2014) al 31/12/2014;
- il decreto legge 192/2014 ha prorogato il termine al 30/04/2015 e la sua legge di conversione (11/2015) al 31 ottobre 2015”.
E infine è arrivato il Ddl 2237 (conversione in legge del DL 210/2015, Decreto Milleproroghe 2016) che ha inserito all’articolo 4, comma 2, un nuovo comma, cioè il 2-bis, che dice: “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016″».
Per quanti anni ancora si continuerà ad affrontare in questo modo il tema della sicurezza antincendio delle strutture ricettive, turistiche ed alberghiere?
RTM
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