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Antincendio: l’aggiornamento normativo degli addetti antincendio

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Prevenzione incendi

26/07/2011

Indicazioni sui corsi di aggiornamento per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi: la circolare dei Vigili del Fuoco.


Roma, 26 Lug - L'articolo 37 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 da indicazioni circa la formazione che devono ricevere i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro:
 
“9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”
 
 
Visto che il Decreto 10 marzo 1998, non da indicazioni circa l’aggiornamento periodico e in attesa dell’emanazione delle nuove disposizioni, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una lettera circolare nella quale sono stati definiti il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio.
 

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La circolare divide l’aggiornamento in tre livelli di rischio: basso, medio, alto.
 
CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso
durata: 2 ore
argomento: presa visione del registro antincendio e istruzioni sull’uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi)
 
CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio:
parte teorica: 2 ore
argomento: l’incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare;
 
parte pratica: 3 ore
presa visione del registro antincendio; esercitazione sull’uso di estintori, naspi e idranti.
 
CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio alto:
parte teorica: 5 ore
argomento: l’incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare;
 
parte pratica: 3 ore
presa visione del registro antincendio; chiarimento sull’uso dei DPI; esercitazione sull’uso di estintori, naspi e idranti.
 
Nella lettera circolare è disponibile il dettaglio degli argomenti dei corsi.
 
 
 
 
Federica Gozzini
 


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Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
26/07/2011 (06:48:23)
Come mai questa circolare del 23 febbraio 2011 (5 mesi fa...) "salta" fuori solo in questi giorni su tutto il WEB ?
Commenti:
1) a cosa pensavano quando hanno stabilito "5" ore per un corso di aggiornamento quando di solito si calcola 2 -4 - 8 ore anche per non "spezzare" una giornata lavorativa ??
2) E la periodicità...l'anno dimenticata nella tastiera...??
3) Non sembra anche a Voi che 5 ore di aggiornamento per un corso da 8...siano un pò troppe? (a meno di fare un aggiornamento ogni...5...6 anni ! Forse era meglio riprendere il DM 10-3-98 con gli aggiornamenti annuali (punto 7.4) e fare 1 o 2 ore ogni anno...piuttosto che fare tante ore dopo anni (quanti ??) ATTENDO COMMENTI GRAZIE MASSIMO ZUCCHIATTI
Rispondi Autore: VINCENZA RANDAZZO - likes: 0
26/07/2011 (07:39:36)

Ritengo che la circolare del 23 Febbraio 2011 sia un utile riferimento, fino a quando i Ministri dell’Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione ai fattori di rischio, adotteranno uno o più decreti nei quali saranno definiti anche le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In attesa che venga completato il quadro normativo con l’emanazione dei Decreti previsti dall’art. 46, comma 3 del D. Lgs 81/08, secondo il mio parere, i datori di lavoro per aggiornare gli addetti all'antincendio potranno applicare le indicazioni definite dalla circolare con una periodicità che potrebbe essere definita in fase di valutazione dei rischi.
Rispondi Autore: Sarchiapone - likes: 0
26/07/2011 (10:29:44)
Quoto in toto il commento di Massimo Zucchiatti. Siamo veramente alle comiche.
Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
28/07/2011 (06:49:37)
Grazie dei 2 commenti.
Volevo anche dire che andrebbe rivisto l'elenco delle attività a RISCHIO ELEVATO e quelle in cui necessita l'attestato di idoneità tecnica dei VV.F. (mi riferisco alle scuole con più di 300 persone (circa 9 classi...!) che sono equiparate ...ALLE FABBRICHE E DEPOSITI DI ESPLOSIVI...e algli IMPIANTI E LABORATORI NUCLEARI !! (allegato X al DM 10-3-1998)...
Infine stabilire personalmente e privatamente la periodicità in base al DVR mi sembra un pò ambiguo...
Saluti
P.S.(come faccio a sapere se ci sono state risposte o altri commenti all'articolo?
Come si fa a cercare tra le news del passato? C'è un elenco news ?. Grazie)
Rispondi Autore: Mfilippi - likes: 0
01/08/2011 (09:24:27)
Si tratta una circolare, ovviamte è finalizzata a dare disposizioni interne per omogeneizzare la formazione che i VVF propongono ai ddl (non gratuitamente), tra cui anche l'aggiornamento addetti. La periodicità quindi non ha importanza, problemi del ddl!
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
01/08/2011 (10:38:13)
Sarei grato a Mfilippi se potesse spiegare meglio ciò che scrive.
"Disposizioni interne" nel senso che sono interne al Corpo dei VV.F. ?
"Problemi dei ddl" nel senso che essendo una circ. interna "solo" dei VV.F. non dice niente sulla periodicità e che questa non è di interesse dei VV.F. ? Grazie
(forse Mfilippi fa leggere -giustamente-la circ. da un altro punto di vista che non avevo considerato)
Rispondi Autore: Mfilippi - likes: 0
01/08/2011 (14:07:44)
Due considerazioni preliminari:
- una circolare non è una disposizione normativa; come può vedere, i destinatari sono i Comandi Prov. VVF. Se fosse prescrittiva avrebbe una diversa forma e destinazione.
- nel testo stesso della circolare, il secondo periodo dice "poichè sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi... la scrivente Direzione trasmette in allegato il programma ecc. ... ai fini di una uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale"
Notoriamente, i Comandi prov.li mettono sul mercato corsi di formazione per addetti antincendio (per fortuna, aggiungo personalemente!), che ovviamente sono basati sui contenuti previsti dal DM 10/3/98 (durata e contenuti). Visto che i ddl più accorti, che leggono bene l'81/08 che prevede il generale aggiornamento della formazione, e che forse lo considerano anche opportuno, richiedono agli stessi Comandi anche i corsi di aggiornamento, e non essendoci in merito indicazioni normative, ecco qua la loro linea guida interna, valida per tutti i Comandi del territorio nazionale.
Non che la periodicità non sia "di interesse dei VVF", ma certo non ha niente a che vedere con il contenuto di questa circolare; pertanto resta discrezione del ddl (in attesa iell'emanazione del DECRETO attuativo di cui al comma 3 dell'art. 46...).
Spero di aver chiarito a sufficienza la mia idea.
Rispondi Autore: Aldo Di Giandomenico - likes: 0
30/07/2012 (11:08:35)
certo che la lettera circolare n°12653 non specifica niente ogni quanto tempo si debba fare l'aggiornamento ? forse faranno come gli iscritti nell'elenco del Ministero ex 818 ogni 5 anni , caro Massimo qui nessuno risponderà ?
Rispondi Autore: ELIANO MARANGONI - likes: 0
22/05/2015 (19:13:35)
Per cui, visto che l'aggiornamento così come è stato "proposto" dal Dip. Vigili del Fuoco non è una disposizione normativa, se oggi un addetto al Servizio Prevenzione Incendi non fa l'aggiornamento non è sanzionabile. Dico bene ?

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