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Antincendio: albergatori in ritardo
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Scade il 30 dicembre 2004 il termine ultimo per l’adeguamento alle norme sulla sicurezza antincendio, previste dal decreto 9 aprile 1994, per le attività alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.
Molte strutture alberghiere non hanno ancora completato, e ritengono di non poter realizzare entro il termine stabilito, l’attuazione delle misure richieste, anche a causa del ritardo con il quale è stato completato il quadro normativo di riferimento. L’Associazione Asshotel-Confesercenti ha pertanto inviato una lettera al Ministro dell’Interno, chiedendo differimento (di ben 2 anni!) del termine di adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio.
Il termine del 30 dicembre 2004 è stato fissato dal D. Lgs. 411/01, articolo 3 bis, che disponeva inoltre che entro il 30 giugno 2003, il Ministero dell’Interno provvedesse ad aggiornare le disposizioni del DM 9 aprile 1994, avendo particolare riguardo alle strutture ricettive, soprattutto quelle ubicate nei centri storici.
Solo alla fine del 2003 è stato emanato il Decreto 6 ottobre 2003 recante l’approvazione della regola tecnica per l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività turistico-alberghiere esistenti.
Tale nuovo Decreto contiene le misure di sicurezza alternative a quelle previste dal Decreto del 94 e le disposizioni integrative dell’allegato al decreto stesso.
“A seguito dell’emanazione del Decreto dell’ottobre scorso, - rileva Asshotel - sono sorti una serie di interrogativi in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al Decreto, che il Ministero dell’Interno ha provveduto a chiarire con una lettera circolare datata 6 maggio 2004.
[…] La circolare esplicativa del Decreto del 6 ottobre è stata emanata lo scorso maggio e i 7 mesi che decorrono da allora fino al 30 dicembre prossimo, considerata anche la stagione estiva, non sono assolutamente sufficienti agli operatori per contattare le ditte, preparare i progetti di adeguamento, appaltare i lavori e realizzare gli stessi”.
Ancora due anni all'insegna dell'insicurezza?
Scade il 30 dicembre 2004 il termine ultimo per l’adeguamento alle norme sulla sicurezza antincendio, previste dal decreto 9 aprile 1994, per le attività alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto.
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Il termine del 30 dicembre 2004 è stato fissato dal D. Lgs. 411/01, articolo 3 bis, che disponeva inoltre che entro il 30 giugno 2003, il Ministero dell’Interno provvedesse ad aggiornare le disposizioni del DM 9 aprile 1994, avendo particolare riguardo alle strutture ricettive, soprattutto quelle ubicate nei centri storici.
Solo alla fine del 2003 è stato emanato il Decreto 6 ottobre 2003 recante l’approvazione della regola tecnica per l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività turistico-alberghiere esistenti.
Tale nuovo Decreto contiene le misure di sicurezza alternative a quelle previste dal Decreto del 94 e le disposizioni integrative dell’allegato al decreto stesso.
“A seguito dell’emanazione del Decreto dell’ottobre scorso, - rileva Asshotel - sono sorti una serie di interrogativi in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al Decreto, che il Ministero dell’Interno ha provveduto a chiarire con una lettera circolare datata 6 maggio 2004.
[…] La circolare esplicativa del Decreto del 6 ottobre è stata emanata lo scorso maggio e i 7 mesi che decorrono da allora fino al 30 dicembre prossimo, considerata anche la stagione estiva, non sono assolutamente sufficienti agli operatori per contattare le ditte, preparare i progetti di adeguamento, appaltare i lavori e realizzare gli stessi”.
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