Legge n. 215/2021: come cambia la sicurezza?
1. LE NOVITÀ SULLA FIGURA DEL PREPOSTO
Che il lavoratore sia preposto di fatto o venga incaricato formalmente, è chiaro che questa figura deve essere presente in ogni azienda. È corretto?No. Se il legislatore avesse voluto questo l'avrebbe scritto espressamente. A nostro parere la figura deve essere presente ove abbia un senso che lo sia. Ad esempio, in una azienda con datore di lavoro che lavori "sul campo" e un solo lavoratore o in casi analoghi la situazione è borderline. Ovviamente, il datore di lavoro (eventualmente con il supporto dell’RSPP) dovrà chiedersi se nella propria organizzazione uno o più preposti ci sono e, in tal caso, se sono stati già individuati o, infine, se è necessario individuarne.
Non credo che questa sia l'interpretazione della norma. Ritengo, invece, che ogni organizzazione del lavoro si debba interrogare sul fatto di avere uno o più preposti (come noto, il preposto è un ruolo di fatto e non derivante da incarico formale, che può mancare, come previsto dall'articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008), di averli già individuati (ad esempio, nel DVR potrebbero essere già stati individuati i preposti come coloro che svolgano certe mansioni) o di doverli individuare. In questo ultimo caso, si dovrà procedere o in termini generali (ad esempio, aggiornando l'organigramma aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro e/o con vere e proprie lettere di nomina).
A nostro avviso l'obbligo non opera per tutte le realtà ma solo in quelle in cui ha senso (prevenzionistico) che il preposto venga individuato
Nelle aziende con un unico lavoratore, come già detto in precedenza, non sarà obbligatorio individuare il preposto, perché se non ha senso (in senso prevenzionistico) non serve. Idem per la figura dell’RLS.
In generale, sono due figure del tutto diverse, regolate in modo diverso, per cui l'individuazione (non la nomina, perché la nomina non è obbligatoria mentre lo è l'individuazione) del preposto non ha alcuna attinenza con la elezione o l'individuazione del RLS, che infatti non è a capo del datore di lavoro ma spetta ai lavoratori (nel senso che sono i lavoratori a eleggere/nominare il RLS).
No. La norma non parla di obbligo di nomina ma di obbligo di "individuazione", che non è la stessa cosa. Ad esempio, la identificazione potrà essere realizzata per mezzo dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale per la salute e sicurezza.
Il preposto che già nelle sue mansioni ha compiti di sovraintendimento del lavoro altrui già è preposto (cfr. anche art. 299 D.Lgs. 81-2008); le modifiche della legge 215/2021, non prevedono l'accettazione esplicita (come non è possibile rifiutarsi di ricoprire le funzioni che già di fatto si ricoprono).
Se il Legislatore avesse voluto modificare in qualche modo l'articolo 299 l'avrebbe scritto. Il preposto rimane innanzitutto, ai sensi dell'articolo 299, un ruolo "di fatto" ma il datore di lavoro deve ora (qualora non l'abbia già fatto) "individuare" chi in concreto svolga la funzione.
La norma non impone la "nomina" del preposto ma la "individuazione" (sono due cose diverse). La norma è già in vigore (con la relativa sanzione) per cui se l'azienda non ha già individuato il preposto o i preposti lo deve fare subito (e non ha alcun senso che si attenda l'Accordo perché si rischia, nel frattempo, la sanzione per mancata individuazione). Il relativo corso va oggi organizzato tenendo conto degli Accordi oggi vigenti (quindi, 8 ore di corso e 6 di aggiornamento).
Potrebbe essere opportuno e consigliabile, anche alla luce del fatto che l'articolo 19 sul preposto è stato modificato.
Le responsabilità, se ricopri una funzione di preposto di fatto è la stessa, la differenza è che se sei formato lo sai, se non sei formato hai la responsabilità senza saperlo. Il fatto che diventi obbligatorio individuarlo e formarlo è un regalo per i preposti. Sicuramente ora il preposto dovrà esserci poiché va identificato, e formato e questo è un bene, per tutti!
Ora sicuramente l'hanno specificato in modo più chiaro.
Sicuramente questa è una situazione che capita spesso (soprattutto nelle piccole realtà) ma ora il preposto se non interrompe il lavoro pericoloso ne risponderà, perché la norma ora prevede che sia un suo obbligo interrompere il lavoro quando non è sicuro.
La norma citata non indica quando e come tale indicazione debba essere realizzata ma richiede solo che le imprese appaltatrici e subappaltatrici debbano indicare quali lavoratori non siano solo tali ma svolgano funzioni da preposto. Quindi, se i lavori non sono ancora iniziati, l'individuazione va fatta prima dell'inizio dei lavori, se sono già in corso essa potrà essere fatta in corso di svolgimento dei lavori (e va fatta appena possibile perché la norma è in vigore già dal 21 dicembre 2021).
In questo caso l'impresa appaltatrice, in base alla modifica apportata all'articolo 26 dalla legge n. 215/2021, valuterà se indicare come preposto al datore di lavoro committente il proprio lavoratore oppure di comunicare al datore di lavoro committente che l'individuazione in parola non è stata effettuata per altri motivi (ad esempio, perché il datore di lavoro svolge direttamente la relativa funzione nell'appalto, se egli stesso lavora "sul campo").
Purtroppo, è il solito problema delle richieste spesso senza senso di qualche committente. Il preposto deve, come dici tu, vigilare.
In estrema sintesi, strutturando un sistema di verifiche operative sull'attività dei lavoratori, individuando i preposti da comunicare al committente e applicando le sanzioni disciplinari nel rispetto dei principi ex art. 2106 cod. civ. e art.7 legge n.300/1970.
Assolutamente sì. È già capitato in quanto l'articolo 19 prevede sanzioni penali a carico del preposto.
Sì, le modifiche apportate all’art. 19 sono già operative.
Le uniche indicazioni relative alla figura del preposto che ancora non sono in vigore solo quelle relative alla biennalità e all’obbligo di formazione in presenza (per le quali bisognerà attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni.
2. FORMAZIONE E NUOVO ACCORDO
Datore di lavoro
Per una multinazionale dove il CEO non è mai stato formato, come ci si comporterà con il nuovo Accordo Stato-Regioni?Se è datore di lavoro dovrà essere formato, vedremo dall’Accordo Stato-Regioni di giugno come!
Bisogna attendere il nuovo Accordi Stato-Regioni, ora non si può sapere.
Preposto
La formazione in presenza del preposto, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, così come definiti dal nuovo comma 7-ter dell’art. 37 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i., entrerà in vigore con il nuovo Accordo Stato-Regioni da emanare entro il termine del 30.06.2022? Oppure è in vigore da subito?L'articolo 37, comma 7-ter, per quanto di complessa interpretazione, è da ritenere non efficace fino all'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni che dovrebbe uscire, in attuazione dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 (nel testo modificato dalla legge n. 215/2021) entro il 30 giugno 2022. Speriamo, comunque, in un chiarimento "ufficiale", magari in una circolare da parte dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Questo perché il nuovo comma 7-ter, rinvia al nuovo comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, cha a sua volta rinvia al secondo periodo del comma 2 dello stesso art. 37, il quale fa riferimento al termine del 30 giugno 2022 per l’emanazione del nuovo Accordo.
A nostro avviso noi la norma non è ancora in vigore (v. risposta precedente).
A nostro avviso la scadenza biennale non è ancora entrata in vigore (perché l'articolo 37, comma 7-ter, che lo prevede, non è in vigore prima dell'uscita dell'Accordo che dovrebbe uscire entro il 30 giugno 2022). Non ci sono, ad oggi, indiscrezioni in merito.
La motivazione giuridica è che l'articolo 37, comma 7-ter va letto tramite una interpretazione sistematica dell'articolo 37, cioè leggendo tutte assieme le "nuove" norme dell'articolo 37.
Il nuovo comma 7-ter, rinvia al nuovo comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, cha a sua volta rinvia al secondo periodo del comma 2 dello stesso art. 37, il quale fa riferimento al termine del 30 giugno 2022 per l’emanazione del nuovo Accordo.
Metodologie
L'equiparazione fra formazione in presenza e fad sincrona è consolidata?Sì, almeno in relazione al periodo di emergenza pandemica. Al riguardo, basta leggere la nota del Ministero del lavoro del 28 aprile 2020, in cui si scrive che fino al termine dell'emergenza la videoconferenza "sincrona" va considerata equiparata alla presenza "fisica".
3. ADDESTRAMENTO
Si può tracciare l’addestramento da parte del preposto al lavoratore con "classico" on the job?A nostro avviso sì, ma la norma impone che il datore di lavoro tenga traccia della formazione in un registro, anche se esso può essere informatizzato.
Sì, l'addestramento va registrato (perché non è una novità, la nuova norma ha solo integrato un obbligo già esistente).
Assolutamente sì, anche perché la relativa norma non è stata modificata, mentre è stata modificata la norma "generale" sull'addestramento (articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008).
Salvo eventuali indicazioni nel nuovo ASR, ad oggi non ci sono specifiche. Va sicuramente indicato: chi ha ricevuto l'addestramento, chi l'ha eseguito, quanto è durato, quando si è fatto e cosa ha riguardato.
Assolutamente, prima di poterlo tenere l'addestramento, lo dovrà ricevere. Speriamo diano indicazioni nel nuovo ASR.
Fonte: Aifos
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Francesco Addriso - likes: 0 | 28/04/2022 (08:41:25) |
Buongiorno, nessun riferimento agli "emolumenti" in più che i preposti riceveranno. Quindi a mio avviso, se non si individuano (e nominano), il Datore di Lavoro accetta implicitamente che a tutti i preposti venga elargito l'aumento da definire nella contrattazione collettiva?L’assunzione del nuovo ruolo comporta, infatti, per il lavoratore una serie di responsabilità e funzioni ulteriori, per le quali è ragionevole prevedere un riconoscimento in busta paga. Comunque nella stessa (utile, importante) rivista, si pubblicano diverse scuole di pensiero riferite alla individuazione-nomina del preposto, generando una confusione nel lettore. |
Rispondi Autore: alex - likes: 0 | 11/10/2022 (17:49:42) |
Azienda informatica, (filiale fisicamente distaccata in altra città rispetto alla sede). L'azienda 'unilateralmente' mi ha nominato preposto, incarico che non intendo assumere. Alla luce della nuova normativa, posso rifiutarmi di assumere l'incarico? ed in che modo? |
Rispondi Autore: Piergiuseppe Ferrari - likes: 0 | 09/11/2022 (14:52:28) |
buongiorno, se un datore di lavoro già Rspp, con meno di 30 dip., incarica un consulente-formatore qualificato esterno di formare i preposti, è regolare senza l'intervento di un ente o deve per obbligo esser assolta questa formalità? grazie n.b. Il docente lavora abitualmente presso enti ma il DdLavoro vorrebbe esser autonomo. cordiali saluti |