Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Chi è responsabile se un lavoratore è nel raggio d’azione di una macchina?

Chi è responsabile se un lavoratore è nel raggio d’azione di una macchina?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Preposti

21/02/2020

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio mortale di un autista raggiunto dal bozzello di un'autogrù. La responsabilità del capocantiere per non essersi assicurato che nessuno stazionasse nel raggio di traslazione della gru.

 

Roma, 21 Feb – Sono ancora moltissimi gli infortuni gravi e mortali che avvengono, come ricordato anche nella rubrica “ Imparare dagli errori”, per la presenza di lavoratori o terze persone nel raggio d’azione delle macchine. E in questi casi di chi sono le responsabilità dell’infortunio? Dei lavoratori? Di chi ha incarichi di sorveglianza o prevenzione?

 

Per provare a rispondere a questa domanda ci soffermiamo su una recente sentenza della Cassazione – la Sentenza n. 27782 del 24 giugno 2019 – che ha riguardato il caso di un autista che si trovava nel raggio di traslazione di una  gru.

 

Con riferimento alla sentenza, l’articolo si sofferma su:


Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

La ricostruzione dell’evento

La Cassazione ricorda che con sentenza del 19 gennaio 2018 la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto – in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena inflitta a S.S. e L.E., confermando nel resto quanto indicato in relazione alla responsabilità degli imputati per l'omicidio colposo di A.A. (avvenuto nel  luglio del 2008), dipendente della ditta XXX S.r.l. con mansioni di autista, “attinto”, raggiunto, dal bozzello di un'autogru durante le operazioni di spostamento di alcune barre di metallo.

 

In particolare la Corte territoriale ha ritenuto “che la ragione della caduta del bozzello debba individuarsi in un errore di manovra da parte del gruista, che durante la manovra di allungamento del braccio del mezzo meccanico non provvedeva al corrispondente svolgimento del cavo di acciaio della gru, per cui il cavo veniva tranciato dallo stesso bozzello che, cadendo verso il basso, investiva il povero A.A.”; ciò avveniva mentre costui si trovava, unitamente ad alcuni operai, “al di sotto del braccio della gru, durante la fase di traslazione di due travi che in quel momento si trovavano a circa un metro dal suolo e che erano accompagnate in tale moto dai due predetti operai”.

E secondo il giudice di appello, il capocantiere S.S., aveva l'obbligo, durante la lavorazione,  “di far rispettare la regola cautelare in base alla quale nessuno avrebbe dovuto trovarsi al di sotto del braccio della gru; invero, la necessità di guidare le lunghe travi al fine di evitarne oscillazioni nell'aria, avrebbe dovuto essere soddisfatta non mediante una guida manuale bensì attraverso l'impiego di funi affidate agli operatori a terra, posizionati a distanza rispetto al braccio del mezzo”.

 

I motivi del ricorso per cassazione

Contro la sentenza il difensore di S.S. ha proposto ricorso per cassazione con tre diversi motivi:

  • Violazione di legge e vizio di motivazione nella individuazione della regola cautelare violata. Secondo il difensore è errato l’assunto della Corte territoriale “secondo cui la manovra in questione con la gru avrebbe dovuto essere svolta attraverso l'impiego di funi che avrebbero permesso agli operai di tenersi lontani dalla possibile caduta di oggetti. Trattasi di condotta tratta dal manuale di sicurezza pubblicato dalla Provincia autonoma di Bolzano e prodotto dalla stessa difesa, contenente un mero compendio di consigli per lo svolgimento delle operazioni relative al sollevamento di carichi, non letto correttamente dalla Corte in quanto l'uso di funi si riferisce all'ipotesi in cui i carichi di grandi dimensioni si trovino a notevole distanza da terra, mentre nel caso in disamina è pacifico che il carico veniva traslato da un'altezza di pochi centimetri da terra, senza alcuna possibilità che alcuno vi si trovasse sotto”. Si contesta poi l'assunto della sentenza impugnata, “secondo cui l'A.A. facesse parte della squadra incaricata di operare lo spostamento delle barre, come confermato dalle deposizioni rese sul punto dai testi oculari”. E si ritiene illogica l'affermazione della sentenza “secondo cui il S.S. sarebbe comunque responsabile dell'evento poiché era prevedibile che l'A.A. si ingerisse nella pericolosa lavorazione altrui, potendosi tale argomento volgere nel suo contrario: non è prevedibile che un operaio, asseritamente esperto, svolga un lavoro pericoloso che mai gli è stato affidato”.
  • Violazione di legge e travisamento della prova, “nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso le chiare testimonianze rese dai testi” che hanno affermato che “l'incarico di svolgere lo spostamento delle barre metalliche riguardava, oltre al gruista, solo gli stessi e non anche l'A.A., arrivato sul posto solo in una fase successiva”.
  • Erronea applicazione della legge penale, “per non avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il reato”. All'imputato sarebbero stati addebitati “solo profili di colpa generica e non profili di colpa specifica riguardanti la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. E in questo caso non opererebbero “il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dalla legge”.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione indica che il primo motivo dì ricorso è infondato. E, a questo proposito, si indica che in questo caso ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui “le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione”. E le motivazioni combinate delle due sentenze di merito “sfuggono ai rilievi di carattere logico-giuridico prospettati dal ricorrente, avendo articolato un percorso motivazionale logico, adeguato e corretto in diritto, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità”.

 

In ogni caso i giudici di merito “hanno sostanzialmente individuato, nei confronti del S.S., un profilo di colpa specifica che attinge alla violazione della norma antinfortunistica, inserita nel documento di valutazione dei rischi (d'ora in poi: d.u.v.r.), che imponeva di tenere gli operai al di fuori dell'area di traslazione della gru, norma che nell'occorso non è stata rispettata”.

Il giudice di primo grado ha evidenziato che “nel d.u.v.r. predisposto dal datore di lavoro era previsto, quale indicazione particolareggiata, quella sub H), in base alla quale ‘durante le manovre con la gru (...) bisogna assicurarsi che il carico sia stato ben agganciato e far allontanare tutte le persone nel raggio di traslazione del carico’”. Erano poi previste “ulteriori misure di prevenzione, fra cui quella secondo cui, durante l'uso della macchina ‘l'operatore deve: - allontanare preventivamente le persone nel raggio di influenza della macchina stessa’”. E S.S., secondo il giudice, si trattava di colui “che aveva provveduto a sottoscrivere il documento di assegnazione dell'area e che quindi aveva assunto, in loco, la posizione del capocantiere”. E secondo quanto riferito da un teste “le disposizioni per effettuare l'operazione di spostamento delle barre di metallo tramite la gru furono impartite direttamente dal S.S., il quale, stante la sua posizione di responsabile delle operazioni, non avrebbe dovuto consentire a nessuno” di stazionare nell'area mentre la gru era in movimento.

La Corte sottolinea che queste sono considerazioni corrette in diritto “e non manifestamente illogiche in fatto, risultando coerente con le risultanze processuali che nell'occorso nessuno operaio avrebbe dovuto trovarsi nel raggio di azione della gru ed il capocantiere avrebbe dovuto assicurarsi che l'operazione avvenisse in sicurezza e con il rigoroso rispetto delle regole imposte dal d.u.v.r.”.

 

Inoltre la responsabilità colposa del ricorrente “discende proprio dalla sua posizione di garante cui era demandato il governo del rischio connesso alla fase di lavoro in cui è avvenuto l'incidente, che gli imponeva di adoperarsi al fine di far rispettare la regola cautelare contenuta nel d.u.v.r. in relazione alle operazioni con la gru, e che invece nell'occorso è stata palesemente violata per incuria da parte del S.S., determinando l'evento mortale che proprio il rispetto di quella stessa regola cautelare avrebbe impedito”. 

E da questo punto di vista – continua la Corte - la sentenza impugnata “è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 27387001)”.

 

Segnaliamo poi che la Cassazione ritiene infondato, in relazione alle considerazioni già svolte, anche il secondo motivo.

In particolare la Corte indica che “al di là della pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione delle prove testimoniali la doglianza appare evidentemente superata dalle superiori osservazioni in merito alla violazione della regola cautelare specifica che imponeva al capocantiere di assicurarsi che nessun operaio stazionasse nell'area interessata dal raggio di traslazione della gru”.

 

Si indica infine che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta del costante insegnamento della Suprema Corte “secondo cui, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari, Rv. 25076101)”. E ciò vale “anche per il preposto del datore di lavoro”.

 

In definitiva la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 24 giugno 2019, n. 27782 - Infortunio mortale dell'autista attinto dal bozzello di un'autogrù. Responsabilità del capocantiere per non essersi assicurato che nessuno stazionasse nel raggio di traslazione della gru.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Francesco Catanese - likes: 0
21/02/2020 (02:25:50)
Chiarissimo soprattutto il fatto che:... "ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui “le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione”. E le motivazioni combinate delle due sentenze di merito “sfuggono ai rilievi di carattere logico-giuridico prospettati dal ricorrente, avendo articolato un percorso motivazionale logico, adeguato e corretto in diritto, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità”.
Ma cosa vuol dire?
Rispondi Autore: ernesto cabrini - likes: 0
21/02/2020 (08:36:40)
Certo è ben strana questa sentenza a dir loro ci vorrebbe un capocantiere x ogni singolo operaio ma.…….
Rispondi Autore: Giampaolo Fabbri - likes: 0
21/02/2020 (10:00:58)
Semplicemente ci vuole un capocantiere per ogni singolo cantiere che possa sorvegliare le lavorazioni. Non vedo cosa ci sia di strano.
Autore: ernesto cabrini
21/02/2020 (15:30:29)
Va bene un capocantiere x ogni singolo cantiere ma quando il cantiere è di grosse dimensioni …...vale il mio ragionamento.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
22/02/2020 (10:44:03)
La doppia conforme significa che per quanto riguarda i fatti oggetto della sentenza e la motivazione della stessa l'identità dei due giudizi di merito, in assenza di incongruenze e salti logici, le rende inattaccabili e non censurabili in Cassazione. Ogni materia specialistica ha i suoi tecnicismi. Anche il diritto penale. Non è il linguaggio dei media.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!